19. Istituzioni giudiziarie di Silla.
Le riforme di Silla furono di tre specie. In primo luogo egli aumentò notevolmente il numero delle corti dei giurati. In seguito istituì commissioni speciali di giurati per le concussioni, per gli assassinî, per gli incendi dolosi e per la falsa testimonianza, per la corruzione dei collegi elettorali, per i delitti di alto tradimento e per ogni diffamazione del nome romano; per l'adulterio, per le più gravi frodi, falsificazioni di testamenti e di monete; per le più gravi calunnie e particolarmente per ingiurie e turbamenti della pace domestica; fors'anche per sottrazione di denaro pubblico, per usura e per altri delitti; e per ognuna di queste corti di giustizia, antica o nuova che fosse, fu da Silla stabilito uno speciale ordine di procedura criminale.
Del resto alle autorità non era tolta la facoltà di nominare, occorrendo, delle corti speciali per giudicare delitti particolari.
In conseguenza di che tanto i giudizi pronunziati dal popolo, quanto il processo ordinario dei giurati, furono essenzialmente limitati, mentre al popolo fu, per esempio, tolta la facoltà di giudicare nei processi di alto tradimento, e al giudizio ordinario furono tolti i processi per le gravi falsificazioni e le ingiurie; ma ad eccezione di questo non fu fatto alcun cambiamento in entrambe le istituzioni.
Per quanto in secondo luogo si riferisce alla suprema direzione delle diverse corti di giustizia, vi erano adesso, come abbiamo già osservato, disponibili sei pretori e per alcune altre corti furono inoltre nominati parecchi dirigenti speciali. E in terzo luogo, nei posti dei giurati, ai cavalieri dell'ordinamento di Gracco subentrarono di nuovo i senatori; soltanto nel tribunale degli astati, per quanto consta, non furono introdotti cambiamenti.
Lo scopo politico di queste misure era palesemente di metter fine all'ingerenza dei cavalieri negli affari del governo; e non è più difficile a comprendersi, che queste non erano solo misure politiche, ma che colle medesime veniva fatto il primo tentativo per riformare la procedura ed il diritto criminale romano, che dai tempi delle lotte fra nobili e plebei in poi erano andati ogni giorno sempre più imbarbarendo.
Da questa legislazione di Silla ebbe origine la distinzione, sostanzialmente estranea all'antico diritto, delle cause criminali e di quelle civili, nel senso che ad esse attribuiamo anche al presente; fu da quei tempi in poi considerata causa criminale quella che doveva essere giudicata dalla corte dei giurati, civile quella che veniva decisa dal singolo giurato.
L'ordinamento complessivo della procedura emanato da Silla si può al tempo stesso considerare come il primo codice romano dopo quello delle dodici tavole, e in generale come il primo codice criminale che fosse comparso separatamente.
Esso è informato anche ne' suoi dettagli da uno spirito lodevole e liberale.
Per quanto possa sembrare strano, trattandosi dell'autore delle proscrizioni, è tuttavia una verità che Silla abolì la pena di morte per i delitti politici; poichè secondo il costume dei Romani, mantenuto anche da Silla nella sua interezza, spettando solo al popolo, non alla commissione dei giurati, il pronunciare la sentenza di morte o di prigionia, la trasmissione dei processi per alto tradimento della borghesia ad una commissione permanente equivaleva all'abolizione della pena di morte per simili delitti, mentre dall'altro canto, nella restrizione dei poteri delle funeste commissioni speciali pei singoli casi di alto tradimento, come fu quella istituita durante la guerra sociale su proposta del tribuno Quinto Valerio, si riconosceva egualmente qualche miglioramento.
L'intera riforma fu di un immenso durevole vantaggio e monumento perenne di quella mente pratica, moderata e politica, che rendeva il suo autore, come gli antichi decemviri, degno di sorgere come rappresentante della legge scritta a mediatore sovrano fra le parti contendenti.
Si possono considerare come un'appendice a queste leggi criminali le ordinanze di polizia, colle quali Silla, ponendo la legge al posto del censore, ricondusse in Roma il buon ordine e i severi costumi, procurando con nuove massime di moderare il lusso delle mense, dei funerali e simili.