7 Tutela. Diritto ereditario.
Con le stesse norme erano garantiti gli averi delle persone inabili a portar armi e quindi incapaci della difesa dei propri beni e cioè dei minori e dei mentecatti, e soprattutto il patrimonio delle donne, alla custodia del quale si designavano i più prossimi eredi. Dopo la morte del proprietario i beni toccavano agli eredi naturali; e tutti coloro che avevano egual diritto, comprese le donne, se li dividevano in parti eguali, e la vedova concorreva con i figli per una delle parti dell'eredità. L'assemblea popolare soltanto poteva dispensare dalla legale successione, sentito però il parere dei sacerdoti rispetto agli obblighi sacri di cui fosse gravata la sostanza; ma simili dispense pare che fossero fino dal principio assai frequenti, e quando mancavano, si poteva in qualche modo supplirvi trasmettendo, in forza dell'assoluto diritto che ciaschedun individuo aveva di disporre dei suoi beni durante la sua vita, tutto il patrimonio ad un amico, il quale dopo la morte del disponente lo dividesse secondo la volontà del defunto.