11 Originaria costituzione romana.
Riassumiamo ora brevemente i risultati delle nostre indagini. L'essenza e il fondamento della sovranità stava nel comune cittadino romano; ma questa sovranità virtuale non poteva, meno il caso di suprema necessità, operare da sè sola: e non agiva in concorso del re se non nel caso che si avesse a deviare dall'ordine statuito. Il regio potere, come dice Sallustio, era nello stesso tempo illimitato e vincolato dalle leggi (imperium legitimum); illimitato in quantochè i suoi ordini, giusti o ingiusti, dovevano essere eseguiti immediatamente; vincolato perchè una misura contraria agli usi tradizionali, e non consentita dal vero sovrano, cioè dal popolo, non aveva conseguenze legali durature.
La più antica costituzione romana era quindi in certo qual modo la monarchia costituzionale de' moderni presa in ordine inverso, e se nel sistema costituzionale moderno il re viene considerato come il possessore e il custode del pieno potere dello stato, e però da lui solo emanano, a esempio, gli atti di grazia, mentre ai rappresentanti del popolo è riserbato il governo e l'indirizzo dello stato, invece il comune popolare romano era press'a poco ciò che è il Re in Inghilterra; e il diritto di grazia che in Inghilterra è un diritto riserbato alla corona, a Roma era un diritto riserbato al comune popolare romano, mentre il governo effettivo della cosa pubblica erano nelle mani del re. Infine, se dirigiamo le nostre ricerche sui rapporti fra lo stato e i suoi membri, troviamo che secondo il concetto romano lo stato era egualmente lontano e dalla teoria accomodante che lo riduce a una semplice alleanza difensiva, e da quelle idee superlative dei moderni, che gli concedono una sovranità autocratica. Certo era ancor meno possibile porre limiti materiali al potere dello stato, che non al potere del re; ma se il concetto del diritto segna nella sua stessa determinazione i limiti all'attuazione legittima del diritto, anche il potere dello stato non può dirsi sconfinato. Il comune disponeva bensì della persona del cittadino, imponendo i pubblici gravami e castigando le mancanze e i delitti, ma ogni legge speciale, che imponesse oneri o minacciasse pene ad un singolo individuo, per azioni non generalmente vietate, era sempre considerata dai Romani, quand'anche fossero osservate le forme costituzionali, come un atto di tirannide. Più limitata assai era la sovranità comunale rispetto ai diritti di proprietà, e a ciò che, con questi, era piuttosto in coincidenza che in necessaria connessione, ai diritti di famiglia. Uno dei principî più incontestabili e più singolari della primitiva costituzione romana era quello che autorizzava lo stato a imprigionare e condannare nel capo un cittadino, ma non gli concedeva di togliergli il figlio o le sostanze, e neppure di sottoporlo a particolari gravezze. Nessuna comunità, dentro la sua sfera giuridica, era più onnipotente della romana; ma nel tempo stesso in nessun'altra comunità l'integro cittadino viveva con più assoluta sicurezza sia accanto a' suoi concittadini, sia di fronte allo stato. Così reggevasi il comune romano, popolo libero e ubbidiente, lontano da ogni mistica aberrazione ieratica, in assoluta eguaglianza innanzi alla legge e nel diritto privato, conservando lo spiccato carattere della propria nazionalità, mentre apriva con magnanima fiducia le porte al commercio con l'estero, di che in breve daremo le prove. Questa costituzione non fu nè architettata a un tratto, nè copiata, sibbene crebbe nel popolo e col popolo romano. È facile comprendere ch'essa si informò alla più antica costituzione italica e greco-italica; ma una lunga e molteplice serie di esperimenti e svolgimenti politici s'interpone senza dubbio tra le istituzioni sociali, quali ci vengono descritte ne' poemi omerici e ne' ritratti tacitiani della Germania, e il più antico ordinamento della comunità romana. Nelle acclamazioni rituali degli Elleni, nella percussione degli scudi delle adunanze tedesche ben si riscontra una manifestazione del diritto sovrano della società; ma v'è gran differenza fra questi simboli tumultuari e la ordinata e stabile competenza ed il regolare pronunciarsi dei convegni curiali del Lazio. E si ponga pure, se così piace, che i Romani pigliassero dai forestieri i ventiquattro littori, e molteplici usi, come certo imitarono dai Greci (e non già dagli Etruschi) il mantello purpureo ed il bastone eburneo, distintivo della somma podestà: rimarrà sempre fermo che a Roma, o almeno nel Lazio, appartiene in proprio la esplicazione del diritto pubblico romano. E che ciò sia vero, e che scarse e inconcludenti sieno state in questa materia le imitazioni di cose straniere, ce lo prova il fatto, che tutti i concetti giuridici sono espressi con parole di conio latino.
Questa è la costituzione, che fissò l'idea fondamentale dello stato romano per tutti i tempi avvenire; perchè, malgrado la mutevolezza e caducità delle forme, finchè vi fu un comune romano, rimase inconcusso il principio, che non si devono opporre ostacoli all'impero esecutivo del magistrato, che il senato è la suprema autorità dello stato, e che per ogni novazione o deviazione del diritto statuito occorre la sanzione del sovrano, cioè del comune popolare.
Breve è la mia sentenza, fermati o passeggero e leggila.
La mia lapide una bella donna copre.
Da' parenti Claudia fu nomata;
Con tenero amore amò il suo consorte;
Due figli gli diede; uno lasciò sulla terra.
L'altro coperto fu nel grembo della terra.
Di soave linguaggio, di nobil portamento,
Governava la casa e filava. – Vattene; ho detto.
E forse più significativa è la menzione del filar lana mista cogli encomi delle qualità morali, singolarità che non di rado occorre nelle iscrizioni sepolcrali romane. (Orelli, 4639: optima et pulcherrima, lanifica pia pudica frugi casta domiseda. Orelli, 4861: modestia probitate pudicitia obsequio lanificio diligentia fide par similesque celereis probeis foemina fuit).
Questa procedura nella quale concordano tutti gli antichi scrittori, è stata scartata, come si è detto, dal Mommsen che non accenna in base a quali nuove fonti ha modificato il suo pensiero, mentre nella nuova versione, senza la spiegazione da noi data, rimarrebbe inintelligibile per il lettore la frase «temporaneo portatore dell'autorità»].