19. Comunità federali non latine.
Le relazioni poi tra Roma e le comunità federate che non avevano il diritto latino, andavano soggette, com'è facile ad immaginare, alle più svariate norme, appunto come le speciali convenzioni federative, da cui nascevano.
Parecchie di queste eterne leghe, come ad esempio quella dei comuni ernici e quelle di Napoli, di Nola, d'Eraclea, garantivano diritti larghissimi, specialmente in confronto del modo con cui erano governate altre comunità, che pur erano legate a Roma da patti federali, i quali però, come ad esempio quelli di Taranto e del Sannio, dovevano condurre ad un quasi assoluto dispotismo.
Del resto si deve credere, che fu una massima generale di politica dichiarar sciolti di diritto e annullati di fatto tutti i consorzi particolari tra i popoli italiani, come già erano state sciolte le federazioni tra i Latini e quella degli Ernici, di cui parla la tradizione; e questa massima dovette essere rigorosamente applicata a tutte le altre leghe, di modo che nessuna comunità italiana conservò la facoltà di stabilire relazioni politiche con altre comunità, come non era neppure concessa la libertà di connubio tra i cittadini di comunità diverse, e la facoltà di consultare e di prendere deliberazioni comuni.
Si sarà inoltre posto ogni cura perchè le forze materiali di tutte le comunità italiche, in modi vari, secondo i casi e le diverse costituzioni, fossero messe tutte a disposizione del comune egemonico.
Sebbene continuassero sempre a considerarsi come parte integrante ed essenziale dell'esercito romano, i militi-cittadini da un lato e dall'altro i contingenti di «nome latino», e sebbene con ciò si volesse conservare all'esercito il suo carattere nazionale, furono nondimeno chiamati ad ingrossarlo non solo i cittadini passivi romani, ma anche le comunità federate non latine, le quali erano obbligate, come le città greche, a fornire navi da guerra, oppure a dar milizie di leva, in proporzione dei registri che tenevano nota di tutti gli Italici (formula togatorum). Nello stesso modo subito dopo la conquista, o a poco a poco, uguale obbligo deve esser stato prescritto per i comuni apuli, sabellici ed etruschi.
Pare che questa misura del contingente sia stata stabilita dappertutto secondo norme fisse come quelle del contingente latino, senza però che Roma si legasse le mani, nè potesse in caso di bisogno chiamare maggior numero di soldati.
Questi contingenti riuscivano nel tempo stesso un'imposta indiretta, poichè ad ogni comune correva l'obbligo di dare il soldo e l'equipaggiamento ai suoi militi. Non senza motivo furono quindi assegnate di preferenza le più dispendiose prestazioni di guerra ai comuni latini e ai federali non latini, la marineria di guerra fu lasciata a carico delle città greche, e nella cavalleria furono ammessi, almeno col volger del tempo, i federati in tripla proporzione dei cittadini romani, mentre che per la fanteria fu mantenuta, almeno per lungo tempo, l'antica massima, che il contingente federale non dovesse mai superare di numero l'esercito cittadino.