SECONDO CAPITOLO
IL TRIBUNATO DEL POPOLO ED I DECEMVIRI
1. Interessi materiali.
Col nuovo ordinamento della repubblica la casta degli antichi originari (vecchia borghesia) era pervenuta legalmente al pieno possesso del potere politico. Governando per mezzo del primo magistrato, ridotto ad essere poco più che un loro ufficiale, sicuri della preminenza in senato, in possesso esclusivo di tutte le cariche civili e sacerdotali, versati essi soli nella scienza delle cose divine ed umane, ed esperti di tutti i maneggi politici, preponderanti nella grande assemblea elettorale e influenti nel comune pel numeroso partito di uomini o accomodanti per indole, o devoti per ragione di clientela alle antiche casate, e finalmente autorizzati a rivedere ed a cassare ogni deliberazione del comune, i patrizi poterono conservarsi ancora lungamente nella signoria di fatto, appunto perchè avevano in tempo rinunciato all'esclusivo potere legale.
I plebei dovevano, certo, sentire acerbamente la loro subordinazione politica; ma il patriziato non aveva per allora, senza dubbio, molto a temere dalla posizione politica, se avesse saputo tener lontana dall'arena politica la moltitudine, che altro non cerca se non un'equa amministrazione e la tutela dei suoi interessi materiali.
E noi vediamo, di fatto, che nei primi tempi dopo la cacciata dei re non poche provvidenze furono prese che avevano il solo scopo di guadagnare il popolo al nuovo governo aristocratico, specialmente tutelandone gli interessi.
Così furono ridotti i dazi nei porti di mare; si fecero per conto del pubblico erario grosse incette di cereali e divenne monopolio dello stato il commercio del sale, per poter somministrare ai cittadini frumento e sale a prezzi modici, e finalmente si prolungò d'un giorno la festa popolare. Fa parte di queste provvidenze la disposizione già accennata relativa alle multe, tendente non solo a porre in generale dei limiti al pericoloso diritto che avevano i magistrati di imporne, ma che era anche, in modo significativo, particolarmente diretta a tutelare il povero.
Poichè, se al magistrato era vietato di condannare, senza lasciar campo all'appello, nello stesso giorno, il medesimo individuo, a una multa superiore a due pecore e a trenta buoi, non si sa spiegare siffatta singolare massima se non col supporre che pel piccolo possidente di poche pecore si fosse trovato necessario di stabilire un massimo molto inferiore a quello stabilito pel ricco possidente di mandre bovine – riguardo alla ricchezza o alla povertà dei multati, che potrebbe servire di norma anche alle moderne legislazioni.
Ma queste provvidenze non toccano che la superficie del problema sociale; la vera e profonda corrente scorre invece in senso inverso.
Col rimaneggiamento della costituzione politica si iniziò una vasta rivoluzione nell'economia pubblica e privata dei Romani.
Il regime dei re, probabilmente, non aveva favorito la prevalenza de' capitali, e aveva invece promosso con ogni mezzo l'aumento delle proprietà agrarie; il nuovo governo aristocratico invece, pare che sin dall'inizio abbia avuto di mira la distruzione delle classi medie, e specialmente della piccola proprietà favorendo da un lato il sorgere di una classe dominante di grossi proprietari e capitalisti e dall'altro di un proletariato agricolo.