Un giorno, mesi e mesi più tardi, venne a trovarmi l’avvocato. Mi disse che ero stato assolto per insufficienza di prove. Era raggiante. L’espressione “insufficienza di prove” mi intrigò molto. Al capitolo settantanove della sezione tredicesima, l’esimio professor Cordero scrive così:
È dunque termine relativo “prova”: lo stesso dato ne costituisce una o no, secondo la decisione rispetto a cui la consideriamo. L’indagante opera ogni notizia utile, da qualunque fonte venga: l’atto risulta più o meno legittimo, indipendentemente da come fosse venuta all’autore l’idea-guida; non esistono norme sui circuiti mentali.
«Il fatto non sussiste» mi disse l’avvocato pieno di fanciullesca eccitazione. «Non c’è il corpo, capisce?»