INTRODUZIONE

 

Torna dunque alla luce questa nobilissima opera di Piero Calamandrei, che appassionerà chiunque sia interessato all'eterno problema della giustizia terrena, ed in particolare di quella che si amministra oggi in Italia. Rileggere — o leggere per la prima volta — cosa scriveva un grande Maestro di vita, prima che di diritto, negli anni dal 1935 al 1956, in una serie di aneddoti e di considerazioni piene di humour, provoca nel lettore (in qualunque lettore, anche se sprovvisto di esperienza giuridica) un'emozione da grande scoperta. Le edizioni di questo libro furono quattro: la prima uscì nel 1935, la seconda nel 1938, la terza nel 1954, la quarta (postuma) nel 1959: un arco di tempo che va dalla conquista dell'« impero » abissino alla prima sentenza della Corte costituzionale di questa Repubblica, nata dalla negazione del fascismo e dalla Resistenza. La prima e la seconda edizione sono pressoché identiche; la terza è più che raddoppiata, con l'aggiunta di nuovi paragrafi e addirittura di nuovi capitoli.

Si distinguono agevolmente dal primitivo testo le aggiunte della terza edizione, quella del dopoguerra, per gli asterischi che precedono i paragrafi nuovi: e la distinzione permetterà di valutare modesti o rilevanti cambiamenti nel modo di vedere di Calamandrei. Su questo vorrei brevemente intrattenere il lettore, se l'impazienza della lettura dell'avvincente prosa del Maestro fiorentino non lo indurrà piuttosto a tralasciare ciò che sto per dire.

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Calamandrei era ben conscio della pregnanza delle sue considerazioni sulla giustizia in Italia: le due prefazioni a questo libretto, destinato solo a « mettere a profitto le esperienze forensi […] di un periodo di eccezionali cataclismi, in cui anche la giustizia ha avuto le sue catastrofi (ma anche le sue vittorie) » sottolineavano, la prima, il significato della parola « elogio » (dei giudici) — non servilismo, ma lode « con discrezione », « sorridendo senza offesa e con indulgenza sulle debolezze umane », ma affermando con vigore che « solo là dove gli avvocati sono indipendenti, i giudici possono essere imparziali » (si era nel 1938), e che il libro « più che l'elogio dei giudici o degli avvocati, sarà l'elogio della giustizia e degli uomini di buona volontà che, sotto la toga del giudice o sotto quella dell'avvocato, hanno dedicato la loro vita a servirla »; la seconda, del 1954, sottolinea il mantenimento del titolo (« con più convinzione di prima », per « la continuità di una magistratura rimasta fondamentalmente sana »). Ma in verità il giudizio di Calamandrei sui magistrati (e sulla giustizia in Italia) non era rimasto lo stesso, come si vedrà.

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Il primo capitolo ha per titolo la fede nei giudici, primo requisito degli avvocati. È un requisito che è anche un obbligo, altrimenti mancherebbero loro la fiducia di raggiungere un risultato giusto (« per trovare la giustizia, bisogna esserle fedeli »): ma non basta aver ragione, occorre anche « trovar chi la intenda e che la voglia dar », secondo un detto toscano. Quando si trova un giudice di tal fatta, potrà accadere anche che — come la pratica forense insegna — egli favorisca quella delle parti che appare peggio difesa. E allora a colui che dileggerà l'avvocato che dopo quarant'anni di professione non cessa di « credere nella giustizia », l'Autore risponderà (nella terza edizione) che, se è impossibile bandire « la universale ingiustizia, che è la regola eterna di tutta la vita », è pur possibile ottenerla in concreto: « la giustizia c'è, bisogna che ci sia, voglio che ci sia. Voi giudici dovete ascoltarmi ». Volontà e ragione che lottano tra loro: la prima deve vincere.

Del « galateo » giudiziario tratta il secondo capitolo. L'avvocato « deve avere i nervi così solidi, da ringraziare con un garbato inchino il presidente burbanzoso, che ti toglie la parola ». Ma non giova alla giustizia « il cipiglio », che è « un muro »; « il sorriso è una finestra », attraverso la quale si riesce a comunicare. La forza della ragione, ancora una volta.

Nel capitolo sulle somiglianze e le differenze tra giudici e avvocati si espone anzitutto la diversità fondamentale: il magistrato, a differenza dell'avvocato, è chiamato a giudicare, e la funzione del giudice « è quasi divina », per cui il giudice « deve essere tanto sicuro del suo dovere, da dimenticare, ogni volta che pronuncia la sentenza, l'ammonimento eterno che gli viene dalla Montagna: Non giudicare ».

Da ciò nasce peraltro la « superbia » del giudice, che lo accompagna anche quando, uscito dalla magistratura, egli voglia, cambiando repentinamente mestiere, far (di regola, male) l'avvocato; oppure quando si affida ad un avvocato come cliente (« la più grave sciagura che può capitare ad un avvocato è di avere come cliente un magistrato»).

Calamandrei fu, come tutti sanno, un grandissimo oratore. Dell'oratoria forense tratta il quarto capitolo: ivi si spiega come essa debba essere, tutta fatti e ragionamenti, niente « ornamenti retorici inutili o fallaci », che rischiano di fare restare gli oratori « appiccati al mulino a vento della propria eloquenza ». Come insegnarla ai giovani? Obbligandoli, nella facoltà dì giurisprudenza, a riferire più volte su questioni complesse in un tempo determinato, sempre più breve: un suggerimento prezioso, che molti di noi (ed io stesso) hanno poi seguito con successo nei seminari universitari. Ma poi le arringhe, o difese orali, nel processo civile, sono utili o no? Nella terza edizione Calamandrei dice che non ha più molta fiducia nell'ascolto dei giudici: la brevità delle difese, aggiunge, è forse il mezzo più sicuro per vincere le cause. Il giudice pigro, infatti, sarà grato al difensore succinto, « che ha ridotto al minimo la sua fatica », e sarà indotto « a dargli ragione anche se ha torto. La brevità e la chiarezza, quando riescono a stare insieme, sono i mezzi sicuri per corrompere onestamente il giudice ». Evidentemente le esperienze postbelliche non erano state molto gradevoli: in questo libro figura il celebre episodio, realmente accaduto in Cassazione (ne sono testimone), di quel presidente che invitò col gesto (« riunendo insieme le punte delle cinque dita come le foglie di un carciofo ») Calamandrei a concludere un'arringa appena incominciata e ancora non giunta « al nodo dell'argomentazione ». La risposta fu: « Presidente, se leggessi potrei leggere un rigo sì e un rigo no, ma gli è che parlo » (così disse testualmente Calamandrei; la risposta, nel libro, è più « in italiano »).

I giudici, del resto, si vendicano di chi parla troppo, assumendo quella « immobilità » che dà il titolo al quinto capitolo. Il sonno dei giudici talvolta è « premeditato », per non ascoltare ragionamenti che li distolgano da una decisione già presa (magari favorevole alla parte che sta per prender la parola e che può addurre argomenti controproducenti); talaltra è involontario, quando l'avvocato non lascia scorgere, nei suoi occhi, « la luce di una coscienza convinta » (è giusto: l'avvocato che non crede in una causa non può discuterla oralmente, perché davanti all'avversario e al giudice attento non può tentare di sostenere quei bizantinismi che per iscritto ha — magari elegantemente — potuto esporre). Anch'io « amo il giudice che, mentre parlo, mi interrompe »; ma non solo perché così so quali sono secondo lui i nodi del problema su cui debbo perciò soffermarmi, ma anche perché — quando l'interruzione invita cortesemente a concludere — capisco che ho vinto la causa (molti giudici lasciano agli avvocati che stanno per perdere la soddisfazione di non toglier loro al parola). Ma nella terza edizione Calamandrei se la prende con i giudici che non seguono chi sta parlando: gli occhiali neri adottati da molti magistrati dimostrano che « hanno bisogno del buio per dormire ».

Ma non voglio illustrare il libro capitolo per capitolo. La parzialità degli avvocati rientra ovviamente nelle caratteristiche della loro professione; i contrapposti patroni possono essere entrambi in buona fede, poiché « ciascuno rappresenta la verità come la vede ponendosi dall'angolo visuale del suo cliente ». Dalla loro parzialità — cioè dal contraddittorio che ne nasce — deriva l'imparzialità del giudice: essa è quindi essenziale per il raggiungimento della giustizia. Audiatur et altera pars, è la regola d'oro che gli antichi ponevano come base del processo: anche quando la verità sembra balzare impetuosa dal racconto di una parte, occorre sempre che sia sentita l'altra, che talvolta è in grado di ribaltare completamente la prima versione.

Il più difficile versante della libera professione è il rapporto tra avvocato e cliente. Il cliente non deve prendere iniziative non concordate col patrono, né in alcun modo pretendere di imporgli sue direttive tecniche. Il cliente, diceva (ma non l'ha scritto) Calamandrei, ha un solo diritto: quello di cambiare avvocato. Ma mentre prima della guerra Calamandrei mostrava una certa tolleranza — come quando racconta della signora che gli dice che, piuttosto che dare i suoi quattrini a quell'assassino (il marito), preferisce farseli mangiare dagli avvocati (nel linguaggio dei clienti, commenta Calamandrei, quelle frasi voglion dire che tu sei per loro un principe del foro) —, nel 1954 attinge all'humour nero quando racconta di quell'avvocato che, chiamato a discutere una causa in una città di mare del sud, si permette di fare un bagno di mare appena arrivato, nella disperazione del cliente vestito di nero che, « asciugandosi il sudore in portineria, pensava: ‘Pagato sei per discutere, non per fare il bagno: prima discuti e poi affoga' ». E della litigiosità dei clienti che dire? Il buon civilista spinge sempre alla transazione (« l'avvocato probo dev'essere, più che il clinico, l'igienista della vita giudiziaria », in quanto presta una « giornaliera opera di disinfezione della litigiosità »). Ma noi avvocati troviamo spesso il cliente litigioso « che ama i processi perché gli rinnuovano di grado in grado l'ansietà dell'attesa », e dobbiamo imparare a distinguere « la santa fierezza che comanda di non piegar la schiena di fronte alla soperchieria » dalia « bassa e petulante litigiosità, che rifugge da ogni senso di sociale tolleranza e di comprensione umana ». Poi finisce, magari, che il cliente, all'avvocato che ha rifiutato una causa ritenuta indifendibile, la vince con un altro avvocato, e dice del primo che è « più onesto che coraggioso ».

Nell'ultima edizione l'autore di un famoso saggio sul « processo sotto l'incubo fiscale », giunge ad affermare: « Quanto poco sia onorata in Italia la giustizia è dimostrato dai vessatori sbarramenti fiscali che ad ogni passo tagliano la via che porta ad essa ». E aggiunge: « Le tasse giudiziarie costituiscono un vero e proprio regime di protezionismo, per non danneggiare la produzione nazionale, fiorentissima, dell'ingiustizia».

Fini ed argute notazioni si trovano in tema di questioni di fatto e di diritto, di sentimento e di logica, di « amore » fra avvocati e giudici. Il lettore apprezzerà l'ironia sulle « eleganti questioni di diritto », definite « inutili parentesi di bravura e di agilità », paragonabili a quelle « acrobatiche variazioni con cui certi virtuosi di violino amano imbrogliare a metà il filo della sonata » (povere cadenze! Calamandrei non apprezzava molto la musica). In realtà, egli sollevava spesso questioni di diritto di altissimo pregio che erano del tutto sfuggite ai precedenti patroni e davano un « giro » completamente diverso a cause fino a quel punto maltrattate da avvocati inadeguati, ma il suo pragmatismo gliele faceva sollevare solo quando fossero fondamentali per la decisione della causa, mai per estetismo. Per la stessa ragione le sentenze non devono essere « belle », ma semplicemente « giuste »: la « parola disadorna della giustizia », dice Calamandrei, « disdegna le belle frasi e si esprime per monosillabi ». Di qui è facile il passaggio al « sentimento » e alla « logica » della sentenza. Il « senso della giustizia » è definito come una « misteriosa e chiaroveggente virtù di intuizioni »; come una « virtù innata, che non ha niente a che vedere colla tecnica del diritto ». Al che, per verità, ci si può domandare se non vi sia una contraddizione fra l'esaltazione delle virtù dialettiche del diritto e del processo e il riconoscimento di una « virtù » che, sulla base di misteri (ma dove va a finire allora la ricerca della verità?) e di intuizioni chiaroveggenti (evidentemente sul futuro, e quindi sull'esito dell'operazione giuridica), porterebbe alla giustizia, che automaticamente resterebbe estranea al diritto (ma il problema della giustizia-ingiustizia è irrisolto, e forse può esserlo soltanto in chi crede in ima giustizia divina).

Nei primi anni del dopoguerra, nei processi politici si ebbero talvolta sentenze che furono chiamate « suicide »: in Corte d'assise, ad esempio, la maggioranza decideva per la condanna, e l'estensore della sentenza (magistrato sempre di carriera) la scriveva talvolta — quando era di parere contrario alla maggioranza — in modo volutamente sbagliato, così da offrire facili occasioni di critica e di riforma in appello. Commenta Calamandrei: « Questa subdola protesta in cui il giudice estensore tradiva la volontà della maggioranza del collegio […] più che una slealtà era un atto di sedizione ».

Infine, e a chiusura di questa parte dedicata al « sentimento », va ricordato l'« amore » reciproco fra giudici e avvocati. « Il cuore dell'avvocato è tutto per la Corte, croce e delizia della sua vita ». La reminiscenza verdiana descrive un suo vero Leitmotiv (anche se in seguito egli si accorgerà che taluni giudici, suoi ex-allievi, amano dargli torto per dimostrargli di essere più bravi di lui).

Il dodicesimo capitolo appare per la prima volta nella terza edizione: sarebbe stato infatti difficile affrontare l'argomento delle « relazioni (buone o cattive) tra la giustizia e la politica », sotto il fascismo. Ma si parla sia di ieri che di oggi, perché il nocciolo dell'argomentazione è comune alle dittature e alle democrazie: il giudice, chiamato ad applicare una legge, « come uomo è portato a giudicarla: secondo che la sua coscienza morale e la sua opinione politica la approvi o la biasimi, la applicherà con maggiore o minor convinzione, cioè con maggiore o minor fedeltà. L'interpretazione delle leggi lascia al giudice un certo margine di scelta: entro questo margine chi comanda non è la legge inesorabile, ma il mutevole cuore del giudice » (a meno che, direi, il cuore del giudice non sia turbato da esigenze estranee, nel qual caso varrà la massima napoletana secondo cui « le leggi, si applicano; per gli amici, si interpretano »). Ora, Calamandrei afferma che sotto il fascismo i giudici (in generale) non interpretavano la legge « con cuore fascista »: ad esempio, le leggi razziali furono interpretate attenuandone l'infamia e addolcendone la crudeltà; mentre oggi « vorrei credere » che la interpretino « con spirito democratico » (ma « per i giudici abituati da vent'anni a considerare che da questa parte stiano i benpensanti e da quell'altra i sovversivi, è difficile persuadersi che oggi le parti si sono rovesciate »). Ma il pericolo, nuovo, che incombe oggi sui magistrati è la politicizzazione, o, peggio, la loro partitizzazione; perché il magistrato che scambia il suo seggio con un palco da comizio « cessa di essere magistrato ». La conclusione è amara sull'oggi: « Verrebbe voglia di dire che per un magistrato mantenere la sua indipendenza sia più difficile in tempi di libertà che in tempi di tirannia ». Calamandrei non fa esempi nell'attualità; ma a tutti vengono in mente, da un lato, le sentenze della Cassazione penale del 1950 che non trovarono quasi mai « particolarmente efferate » le sevizie cui i fascisti sottoponevano le loro vittime, sevizie che avrebbero dovuto escluderli dall'applicazione dell'amnistia di Togliatti; e dall'altro i primi « pretori d'assalto », che si ritenevano le avanguardie della lotta di classe.

L'ordine giudiziario non è un « ramo della burocrazia », ma un « ordine religioso »: è il titolo di un capitolo, anch'esso nuovo, dell'edizione del dopoguerra. Che sta a significare come le « umane debolezze » siano « inconcepibili in un magistrato. Non parliamo della corruzione o del favoritismo, che sono delitti; ma anche le più lievi sfumature di pigrizia, di negligenza, di insensibilità sembrano, quando si trovano in un giudice, gravi colpe ». Che direbbe oggi l'autore, se fosse vivo? « I giudici son come gli appartenenti ad un ordine religioso: bisogna che ognuno di essi sia un esemplare di virtù, se non si vuole che i credenti perdano la fede » (già nel 1938 Calamandrei aveva scritto che « il giudice che si abitua a render giustizia è come il sacerdote che si abitua a dir messa »).

Il conformismo è forse il peggiore dei vizi dei giudici: quel « lento esaurimento interno delle coscienze, che le rende acquiescenti e rassegnate »; quella « crescente pigrizia morale, che sempre più preferisce alla soluzione giusta quella accomodante »; in breve, « il terrore della propria indipendenza ». Il tutto favorito dal segreto della camera di consiglio, istituto tipicamente italiano, privo di quei temperamenti introdotti da sempre nella giustizia anglosassone; e condito da una frequente « albagia professionale », da peccati d'orgoglio e di amor proprio, da una altrettanto frequente « bassa invidia » verso gli avvocati.

Gli strali di Calamandrei non risparmiano architettura e arredamento forense. Lo stesso Crocifisso, che appare in ogni aula, in quanto « simbolo doloroso dell'errore giudiziario », appare come « simbolo non di fede, ma di disperazione », di sfiducia verso l'attuazione della giustizia umana. Gli architetti fanno aule sterminate e pompose, collocando a grande distanza il banco degli avvocati dallo scanno dei giudici; e dimenticano di costruire le camere di consiglio (non è una barzelletta: il Palazzaccio romano fu costruito senza camere di consiglio accanto alle aule).

Tristezze ed eroismi della vita dei giudici sono ripercorsi qui insieme con le tristezze e gli eroismi della vita degli avvocati: di fronte alla necessaria solitudine del giudice sta la professione « di carità » dell'avvocato, che è chiamato a « tener compagnia a chi si trova a tu per tu col dolore ». L'ascoltare i clienti è l'ufficio indubbiamente più duro per l'avvocato, che deve superare difficoltà di carattere e di comprensione perché il « caso » del cliente diventi il « suo » caso: « Quando il cliente se ne va, il mondo dell'avvocato è popolato da una nuova esperienza: ossia di una pena di più, ma anche di una ragione di più per sentirsi affezionato alla vita ». E i destini degli avvocati e dei giudici alla fine coincidono: come il magistrato, « l'avvocato vero, quello che dedica tutta la sua vita al patrocinio, muore povero ». E povero morì Piero Calamandrei.

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Il lettore troverà dunque gusto e divertimento nell'inoltrarsi in queste pagine, dalle quali balza un quadro vivacissimo e pieno di realismo, illuminato da una scelta aneddotica professionale e da una ricca messe di regolette preziose sulla difficile convivenza tra i due banchi dell'udienza: « L'avvocato deve sapere in modo così discreto suggerire al giudice gli argomenti per dargli ragione, da lasciarlo nella convinzione di averli trovati da sé »; « il cliente non sa che molte volte, dopo una vittoria, dovrebbe andare ad abbracciare commosso non il suo avvocato, ma l'avvocato avversario »; utile è quell'avvocato che « non annoia i giudici con la sua prolissità e non li mette in sospetto con la sua sottigliezza »: l'indipendenza dei giudici « è un duro privilegio, che impone, a chi ne gode, il coraggio di restar solo con se stesso, a tu per tu, senza nascondersi dietro il comodo schermo dell'ordine del superiore ». In un discorso del 19 gennaio 1953 tenuto davanti al primo presidente (Vincenzo Galizia) e al procuratore generale della Corte di cassazione (Ernesto Eula), in corso di pubblicazione a cura di M. Galizia, Calamandrei insisteva sul motivo della comunanza delle vite parallele: « Il segreto della giustizia sta in una sua sempre maggior umanità, e in una sempre maggiore vicinanza umana tra avvocati e giudici nella lotta comune contro il dolore: infatti, il processo, e non solo quello penale, di per sé è una pena, che giudici e avvocati debbono abbreviare rendendo giustizia ».

Le pagine più belle sono quelle sulla « passione dell'avvocato ». Ancora una volta l'agnostico Calamandrei richiama la Montagna: « Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia ». E di « disperato amore per la giustizia » parlava Calamandrei quando recensiva, sul « Ponte » del marzo 1956, il libro di un magistrato, Dante Troisi (lo ricorda A. Galante Garrone).

Guardi il lettore il fregio di questo libro: una bilancia, nella quale il piatto più pesante è quello che porta una rosa, rispetto all'altro, che porta un codice: la poesia batte il diritto.

 

 

PAOLO BARILE

Settembre 1989