Indice analitico

Assolutismo

Lo stato assoluto è quello in cui il sovrano ha un Potere (→) privo di limiti («legibus solutus»); il suo contrario è lo stato liberale (→ Liberalismo), V.I. Stretta parentela tra – politico e concezione assolutistica del sapere in Hobbes, VII.II.

Autocrazia

Contrapposizione tra – e Democrazia (→) in base al criterio della segretezza nell’esercizio del potere: nesso tra – e Potere invisibile (→), VII.II; VII.III. Simulazione e dissimulazione come tipiche «virtú» del governante autocratico, VII.II. Le due immagini piú frequenti in cui si riconosce il governante autocratico sono quella del padre e quella del medico, VII.II.

Autorità

L’– è il Potere (→) autorizzato: la differenza tra – e potere si risolve nella distinzione fra potere di diritto e potere di fatto, IV.I.

Bene comune

Perseguimento del – come uno dei criteri per distinguere il buongoverno dal malgoverno (→ Governo), III.I; III.II; III.III; IV.I; IV.II. Problematicità dell’idea di – come fine della Politica (→), III.I; IV.I. Difficoltà di «rappresentare» l’interesse generale nel senso tecnico-giuridico della parola (→ Rappresentanza), VIII.III.

Bonapartismo

Come Forma di governo (→) personale, il – rientra nella categoria del cesarismo, vera e propria scoperta della teoria politica del XIX secolo, II.II. Distinzione tra l’interpretazione conservatrice e quella marxiana del –, II.II.

Cattolicesimo

Il – politico combatte su due fronti: teoricamente, contro l’Individualismo (→) e lo statalismo; politicamente, contro il Liberalismo (→) e il Socialismo (→), VI.I; VI.III.

Classico/i

Perché un pensatore sia annoverato tra i – deve possedere tre qualità: a) essere un autentico interprete del proprio tempo; b) essere perennemente attuale; c) avere elaborato categorie generali di comprensione storica applicabili a realtà diverse da quella da cui le ha derivate, II.II; II.III.

Comunismo

Utopia (→) della trasformazione radicale di una società considerata oppressiva e ingiusta in una società tutta diversa, libera e giusta, VI.II. Cercando di entrare nella storia, l’utopia comunista non solo non si è realizzata, ma si è rovesciata nel suo contrario, VI.II; XII.II. Il fallimento del – storico lascia irrisolti i problemi che lo avevano generato, VI.II. E impossibile, oltre che eticamente scorretto, formulare un giudizio sul – al di fuori del contesto storico in cui ha avuto origine, XII.II.

Egualitarismo e – come due facce della stessa medaglia: entrambi prendono in considerazione l’uomo come genus e non come Individuo (→), V.II. L’ideale comunista di emancipazione umana è un ideale universalistico, antitetico a quello nazionalistico del Fascismo (→) e a quello razzista del nazismo, XII.II.

Contratto/contrattazione

Nel suo senso proprio, per contratto si intende un accordo bilaterale tra partner formalmente eguali, VIII.II. La contrattazione e la Legge (→) sono due procedure diverse per la formazione della volontà collettiva, VIII.II. Inadeguatezza della contrapposizione tradizionale tra il contratto come istituto di diritto privato, fonte di regole valide inter partes, e la legge come istituto di diritto pubblico, fonte di regole valide super partes: mentre in uno Stato (→) monocentrico la volontà collettiva si esprime prevalentemente attraverso la legge, in uno stato policentrico si esprime prevalentemente attraverso il – VIII.II; VIII.III. Diversamente dall’esito di una decisione a maggioranza, l’esito di un compromesso, la cui forma giuridica tipica è il contratto, è generalmente a somma positiva, VIII.II. Il principio della libera contrattazione è democratico a condizione che i due partner abbiano un Potere (→) eguale, VIII.II.

Contratto sociale/contrattualismo

Il contrattualismo concepisce lo Stato (→) come ente artificiale, prodotto non della natura, ma della volontà concorde degli Individui (→), II.II; VI.I; VIII.I. Il fondamento di Legittimità (→) del potere politico risiede per i contrattualisti nel consenso, concepito come il miglior rimedio contro il Dispotismo (→), III.I; VI.I. L’idea di Democrazia (→) è indissociabile da quella di contratto sociale, cioè dall’idea dell’accordo di ciascuno con tutti gli altri su alcune regole fondamentali, VIII.II. Il contrattualismo, parte integrante della teoria dello stato moderno, pone a fondamento del potere un patto tra eguali ma, una volta che il potere sovrano si è costituito, pone la Legge (→) al di sopra dei contratti (→ Contratto/contrattazione), VIII.III.

Stretta connessione in Hegel tra critica del contrattualismo e critica dell’atomismo, VI.I.

Costituzionalismo

Forma istituzionale dell’antico ideale del Governo (→) delle leggi: in un regime costituzionale non c’è differenza tra governanti e governati rispetto all’impero della Legge (→), perché anche il potere dei governanti è regolato da norme giuridiche e deve essere esercitato nel rispetto di queste (→ anche Stato di diritto), II.III; III.II; III.III; IV.I; IV.II; IV.III. In uno stato di diritto l’azione politica è sottoposta, oltre che ai giudizi di moralità e di efficienza, al giudizio di conformità alle norme fondamentali della Costituzione (→), III.II.

In senso moderno, si intende per – la teoria in base alla quale il Potere (→) politico è limitato dall’esistenza dei Diritti (→) naturali di cui sono titolari i singoli Individui (→) e dalle leggi costituzionali garantite dalla separazione dei poteri, IV.II.

Costituzione/i

Tutte le – liberali sono caratterizzate dall’affermazione dell’«inviolabilità» di alcuni Diritti (→) fondamentali, VIII.II. Differenza tra le – «brevi» dell’Ottocento e le – «lunghe» approvate dopo la seconda guerra mondiale, caratterizzate dal pieno riconoscimento non solo dei diritti civili, ma anche di quelli politici e sociali, V.I; IX.III. Liberalismo (→), Socialismo (→) e cristianesimo sociale (→ Cattolicesimo) come le tre grandi ideologie ispiratrici della – italiana, VI.I; VI.I.

Democrazia

Differenza tra – degli antichi e – dei moderni, sia dal punto di vista descrittivo sia da quello assiologico, VII.I. Nel suo uso descrittivo, per – degli antichi si intende la – diretta («potere del demos»), per – dei moderni la – rappresentativa («potere dei rappresentanti del demos» → anche Rappresentanza), VII.I; VIII.I. Rapporto tra – ed Elezioni (→). Dal punto di vista assiologico, la – è stata concepita dagli antichi in termini prevalentemente negativi; dai moderni in termini fortemente positivi, VII.I. La sostituzione della – diretta con quella rappresentativa dipende dal passaggio dalle città-stato ai grandi stati territoriali, VII.I; VIII.I. La – si evolve inoltre attraverso l’estensione dei Diritti (→) politici, originariamente riservati a una minoranza, VIII.I. Il mutato giudizio sulla – dal punto di vista assiologico dipende dalla reinterpretazione del concetto di Popolo (→), non piú concepito come un corpo collettivo, ma come la somma di singoli individui, VII.I. È prevedibile che la – del futuro goda dello stesso giudizio di valore positivo della – dei moderni, pur tornando in parte alla – degli antichi (attraverso l’allargamento degli spazi di – diretta, reso possibile dai progressi dell’elettronica), VII.I.

La – moderna si fonda su una concezione individualistica della società e sul riconoscimento dei diritti dell’uomo (→ Individualismo), VII.I; VII.II,, VIII.I; IX.I. A suo fondamento sta il riconoscimento della Persona (→) nella sua duplice dimensione morale e sociale, IX.III. La – si fonda inoltre sull’idea che tutti gli uomini siano eguali per natura (→ Eguaglianza) e che l’«arte politica» sia accessibile a tutti, VII.I; VII.I; VIII.I. Il presupposto della – dei moderni è la garanzia dei diritti di Libertà (→) difesi dal Liberalismo (→), V.I; VI.II. Distinzione tra – «progressiva» o «popolare» e – «liberale», VI.II. L’unica possibile forma di – effettiva è la liberal-democrazia, V.I. Le democrazie nate dopo la seconda guerra mondiale sono insieme «liberali» e «sociali»: hanno per fondamento il riconoscimento dei diritti di libertà e per naturale completamento il riconoscimento dei diritti sociali, IX.III.

Definizione di – come «potere in pubblico»: la – è la forma di governo in cui il Potere invisibile (→) è stato tendenzialmente abolito (→ anche Pubblico/pubblicità), VII.II. La diversa estensione del potere visibile rispetto a quello invisibile rappresenta uno dei criteri per distinguere tra – e Autocrazia (→), VII.II. Rimanendo anti-democratico, Kant non ha tratto tutte le conseguenze politiche dal principio della pubblicità del potere, VII.III. Trasparenza del potere come la piú grave fra le «promesse non mantenute» della –, VII.III. Due le ragioni: presenza nel sistema internazionale di stati non democratici e natura non democratica dei Rapporti internazionali (→) nel loro complesso, VII.I; VII.III. Tra i pericoli che corre la –, il piú grave è quello derivante dalla mancata democratizzazione della politica internazionale, VII.I.

Differenza tra – ideale e – reale, VIII.I. La – perfetta non può esistere per due ragioni: a) a causa della tensione esistente tra i valori ultimi cui si ispira, la Libertà (→) e l’Eguaglianza (→); b) per la difficoltà di approssimarsi all’ideale-limite dell’Individuo (→) razionale, VIII.I. Differenza tra la – di ispirazione rousseauiana e quella reale: la partecipazione popolare, anche nelle democrazie piú progredite, non è né efficace, né diretta, né libera, IV.III. La – non è una meta, ma una via, VIII.I.

L’idea della – come via è riconducibile a una definizione minima di – (concezione procedurale), sulla quale è facile trovare il piú ampio accordo, VIII.I. La concezione procedurale della – mette l’accento sulle cosiddette «regole del gioco», ovvero sulle regole che stabiliscono non che cosa si deve decidere, ma chi deve assumere le decisioni collettive e come (universali procedurali), VIII.I. Queste regole puramente formali dànno al concetto di – un significato ristretto, eppure sufficiente a identificare come non democratici i regimi che non osservano anche solo una di esse, VIII.I.

Da Aristotele in poi per – si intende il governo della Maggioranza (→) e non solo il governo in cui alcuni organi vengono eletti e decidono a maggioranza, VIII.II. Contrasto tra – e Tecnocrazia (→): le questioni di natura tecnica non possono essere decise a maggioranza, VIII.II. Nonostante i limiti e le aporie che contraddistinguono il principio di maggioranza, il governo democratico è preferibile a quello autocratico, VIII.II.

Progresso parallelo di democratizzazione e burocratizzazione, VI.I; XI.III. Nesso tra associazionismo e – (Tocqueville), VI.I. Distinzione tra – pluralistica e – monistica; la – o è pluralistica (nel senso di poliarchia) o non è (→ anche Pluralismo), I.II.

Democrazia internazionale: → Rapporti internazionali.

Destra/sinistra: → Egualitarismo/antiegualitarismo.

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

Come espressione della massima consapevolezza sinora raggiunta, in sede giuridico-politica, della sostanziale unità del genere umano, IX.II.

Diritti

L’affermazione dei – dell’uomo rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana nella storia del pensiero morale e giuridico, che aveva sempre privilegiato i doveri rispetto ai –, VII.II; VIII.I; IX, I; IX.II. Affinché potesse avvenire il passaggio dal codice dei doveri a quello dei – era necessario che si cominciasse ad adottare non piú soltanto il punto di vista della società ma anche quello dell’Individuo (→), VII.II; VIII.I; IX.I. I – dell’uomo vengono proclamati in un primo momento come – naturali nelle opere di Locke e di altri giusnaturalisti (→ Giusnaturalismo), IX.II. In un secondo momento l’affermazione che esistono – originari limitanti il Potere (→) sovrano viene accolta nelle dichiarazioni dei – che precedono le Costituzioni (→) degli stati liberali moderni (→ Liberalismo): i – naturali diventano – positivi (costituzionalizzazione dei – dell’uomo), IX.I; IX.II. L’«inviolabilità» dei – dell’uomo significa che essi non possono essere limitati o soppressi attraverso decisioni prese a Maggioranza (→), VIII.II. Un’ulteriore tappa è rappresentata dalla progressiva estensione dei – fondamentali: dai – di libertà ai – politici ai – sociali, IX.I. Con l’accoglimento di alcuni – fondamentali nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (→), la protezione dei – tende ad avere insieme efficacia giuridica e valore universale, IX.I; IX.II. I – dell’uomo sono veramente garantiti solo se gli individui vengono tutelati anche nei confronti delle violazioni commesse dallo stato cui appartengono, IX.III. Un’ulteriore tappa nella storia della progressiva affermazione dei – dell’uomo consiste nella loro sempre maggiore specificazione, IX.I; IX.III. Il Progresso (→) tecnico-scientifico ha creato nuove situazioni di pericolo per la libertà e la sicurezza umane e ha generato nuove rivendicazioni (– della terza e della quarta generazione), XII.III. Stretta connessione tra il problema dei – dell’uomo e il problema della Pace (→), IX.III.

Distinzione tra – di libertà e – sociali, i primi riferiti all’individuo in quanto Persona (→) morale, i secondi all’individuo in quanto persona sociale, IX.III. In mezzo agli uni e agli altri si trovano i – politici, che stanno a fondamento della partecipazione dell’individuo all’assunzione delle decisioni collettive, IX.III. I – sociali conferiscono all’individuo l’effettivo potere di fare ciò che è formalmente libero di fare; comportano il passaggio dalla «libertà da» alla «libertà di» (→ Libertà), IX.III. A differenza dei – di libertà, i – sociali sono riconosciuti e protetti non solo nell’interesse dell’individuo, ma anche nell’interesse della società, IX.III. A differenza dei – di libertà, che obbligano lo stato a comportamenti meramente negativi, i – sociali, detti anche «– di prestazione», obbligano lo stato a intervenire positivamente per rendere di fatto possibile l’accesso all’istruzione, al lavoro, alla cura della salute, IX.III; IX.III. Mentre i – individuali si ispirano al valore primario della libertà, i – sociali si ispirano al valore primario dell’Eguaglianza (→), IX.III. L’antitesi tra il Liberalismo (→), che predilige i – di libertà, e il Socialismo (→), che antepone i – sociali, è superabile tenendo conto che il riconoscimento di alcuni – sociali fondamentali è il presupposto dell’effettivo esercizio dei – di libertà (→ anche Liberalsocialismo), IX.III.

Diritto

In senso oggettivo, insieme di norme vincolanti, che vengono fatte valere ricorrendo in ultima istanza alla coazione (→ anche Ordinamento giuridico), IV.II; X.III. In senso soggettivo, facoltà o potere, attribuito a certi soggetti dell’ordinamento, di produrre effetti giuridici (→ Diritti), IV.II; IX.II. Distinzione tra – positivo e – naturale, IV.I.

Problema del rapporto tra – e Politica (→), IV.I. Intendendo il – in senso positivo, la politica ha a che fare col – sotto due punti di vista: in quanto l’azione politica si esplica attraverso il –, e in quanto il – delimita e disciplina l’azione politica, IV.I. Sotto il primo aspetto, l’ordinamento giuridico è il prodotto del potere politico, IV.I. Sotto il secondo aspetto, non è il potere politico che produce il –, ma è il – che giustifica il potere politico (→ anche Legittimità), IV.I. Norma (→) giuridica e Potere (→) politico sono le due facce della stessa medaglia, IV.II. Per i teorici della sovranità, che partono dal potere per arrivare al –, il problema è quello della Legittimità (→) del potere; per i normativisti, che partono dal – per arrivare al potere, il problema è quello dell’effettività del sistema normativo, IV.II. I due concetti-limite, rispettivamente dei primi e dei secondi, sono quella di summa potestas e di norma fondamentale, IV.II.

Due tipici modi di definire il – in funzione della Forza (→): come insieme di norme «rafforzate» o come insieme di regole aventi per contenuto esclusivo l’esercizio della forza, X.III. Si tratta in realtà di due mezze definizioni: la prima è adeguata esclusivamente alle Norme (→) primarie, la seconda alle norme secondarie, X.III.

Il fine minimo del – è la soluzione pacifica dei conflitti (→ Pace); il – in questa accezione è l’antitesi della Guerra (→), X.I; X.III; X.III. Il – adempie alla funzione di dirimere i conflitti preventivamente, attraverso le norme primarie, e successivamente, attraverso le norme secondarie, X.III.

Problema del rapporto tra – e morale: → Etica e diritto.

Diritto di resistenza

A seconda che si guardi il Rapporto politico (→) dal punto di vista dei governanti o da quello dei governati, l’accento cade sul dovere di obbedienza o sul –, IV.III. Differenza tra resistenza e contestazione: la prima si contrappone all’obbedienza, la seconda all’accettazione; la prima si risolve in un atto pratico, la seconda in un discorso critico, IV.III. Stato liberale e democratico come esito di un processo di costituzionalizzazione del – e di Rivoluzione (→), IV.III. Differenza tra vecchie e nuove teorie sul –: la resistenza è oggi concepita come fenomeno collettivo e non individuale; ciò rispetto a cui si resiste è una determinata forma di Società (→) piú che una determinata forma di Stato (→); col prevalere di una concezione positivistica del diritto, la giustificazione del – è stata posta in termini politici, piú che giuridici, IV.III. Distinzione tra teorie della resistenza che ammettono l’uso della Violenza (→) (leninismo) e teorie che non l’ammettono (gandhismo), IV.III.

Diritto naturale: → Giusnaturalismo.

Disobbedienza civile

Come uno dei possibili modi di esercitare il Diritto di resistenza (→), IV.III. Evoluzione delle giustificazioni della – da Thoreau a Gandhi (→ anche Nonviolenza), IV.III. Tipologia della –, IV.III.

Dispotismo

Distinzione tra – in senso tecnico e in senso generico, II.II; XII.I. Nel primo senso per – si intende, a partire da Aristotele, la Forma di governo (→) tipica dei popoli barbari, contrapposta alle forme di governo, rette o corrotte, adatte agli uomini liberi, II.II; VIII.I. Il – è il regime in cui i governanti trattano i loro sudditi come schiavi, IV.I; VIII.I. A differenza della Tirannia (→), il – è una forma di governo legittima (per i popoli naturalmente servili) e permanente, XII.I. L’antitesi Libertà (→)/– è una delle grandi dicotomie su cui si regge la contrapposizione tra Oriente e Occidente nel pensiero politico occidentale (→ anche Europa), XII.I. Innovando la teoria tradizionale delle forme di governo, Montesquieu considera il – come una delle tre forme tipiche e rende canonica la categoria di – orientale, XII.I. Nesso tra concezione statica della storia e – orientale (→ anche Filosofia della storia), XI.I. Interpretazioni dello stato sovietico come – orientale, XII.I.

Distinzione tra – degli antichi e – dei moderni, il primo fondato sull’autorità di Dio, il secondo sull’autorità della Scienza (→), VIII.II. Pluralismo (→), Contrattualismo (→) e Liberalismo (→) classico come tre distinti rimedi contro il –, VI.I. Distinzione tra – politico, bersaglio del liberalismo, e – sociale, VI.I. Nesso tra costituzioni dispotiche e Guerra (→) secondo il pensiero del Pacifismo (→) democratico, X.I. Ideale della pace universale e pericolo del –, X.I.

Nella teoria politica contemporanea, sostituzione del termine – con termini concettualmente piú precisi, come Autocrazia (→) e stato totalitario, XII.I.

Dittatura

Distinzione tra – in senso tecnico, magistratura monocratica legittima solo in quanto temporanea, e – in senso generico, come dominio di classe (Marx), II.II. Per il Marxismo (→) tutti gli stati sono –, II.II. Il fine ultimo della «– del proletariato» è la libertà, da raggiungersi attraverso l’estinzione dello Stato (→), V.I. Come forma di governo, la «– del proletariato» è l’antitesi della Democrazia; non lo è invece se intesa come dominio di una classe che si può esplicare attraverso forme di governo diverse, quindi anche in forma democratica, XI.I.

Economia

Da Aristotele a Hegel l’–, intesa come scienza della casa o della famiglia, è considerata un capitolo della Scienza politica (→) o della Filosofia politica (→), II.II; VII.II. Con la nascita dell’– borghese, sottratta alla sfera della politica, ha origine la contrapposizione tra stato e Società civile (→), III.I; VII.II. Il punto di partenza dell’– politica del XIX secolo è l’Individuo (→) isolato, II.II.

Eguaglianza

L’– formale, intesa come l’eguale trattamento di coloro che appartengono alla stessa categoria, è assicurata dal carattere generale e astratto della Legge (→), V.III; IX.II. Diversa dall’– di trattamento inerente alla natura della legge in quanto generale e astratta è l’– di fronte alla legge, V.III. Due modi di intendere l’– di fronte alla legge: come principio rivolto ai giudici, imparzialità nell’applicazione della legge («la legge deve essere eguale per tutti»); come principio rivolto al legislatore, diritto di tutti di essere sottoposti alla stessa legge («tutti debbono avere l’eguale legge»), V.III.

Perché l’– non rimanga un concetto generico, è necessario chiedersi chi sono gli eguali («– tra chi?») e rispetto a che cosa sono eguali, («– in che cosa?»), V.II; V.III; IX.II. Esistenza di diversi criteri per distinguere gli eguali dai diseguali (→ Giustizia, criteri di); V.III; IX.II. In base alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (→) tutti gli individui sono eguali nel godimento di alcuni Diritti (→) fondamentali, IX.II. Tutte le ideologie politiche hanno a che fare con l’–; si dice egualitaria, in prima approssimazione, quella concezione della società secondo la quale è desiderabile che tutti siano eguali in tutto, V.II. Tra i criteri di giustizia, quello egualitario per eccellenza è il criterio del bisogno, V.II. Tensione tra Liberalismo (→) e egualitarismo, V.II. Distinzione tra – dei punti di partenza, o delle opportunità, (liberalismo) e – dei punti di arrivo, o dei risultati, (egualitarismo), V.II. L’– propugnata dagli egualitari è l’– economica, V.II. Distinzione tra due modi di perseguire l’–: estensione a una categoria che ne era priva dei vantaggi di un’altra categoria (compatibile col liberalismo), e livellamento (egualitarismo), V.II. Distinzione tra diseguaglianze naturali e sociali: in nome dell’– naturale l’egualitario condanna le diseguaglianze sociali; in nome della diseguaglianza naturale l’inegualitario condanna l’sociale, V.II. Per gli egualitari gli uomini, considerati come genus, sono piú eguali che diseguali (→ anche Organicismo); per i liberali gli uomini, considerati come Individui (→), sono piú diseguali che eguali, V.II. Analogie tra egualitarismo e Comunismo (→), V.II.

Stretta connessione tra – e Libertà (→): l’giuridica corrisponde alla libertà negativa, l’– politica alla libertà politica, l’ – sociale alla libertà «positiva» o libertà come potere, V.II; IX.II. – e libertà sono valori antinomici solo se considerati secondo alcune delle loro accezioni, IX.II.

Egualitarismo/antiegualitarismo: → Eguaglianza.

Elezione/i

Per gli antichi i concetti di Democrazia (→) e di – non si richiamano necessariamente l’un l’altro: la democrazia non si risolve nelle –, anche se non le esclude, e le – sono perfettamente conciliabili con le forme di governo aristocratica e monarchica, VII.I. Nella democrazia dei moderni e in quella degli antichi il rapporto tra partecipazione ed – è invertito: la democrazia dei moderni è una democrazia rappresentativa talora integrata da forme di partecipazione popolare diretta, come il referendum; la democrazia degli antichi è una democrazia diretta talora corretta dall’– di alcune magistrature, VII.I.

Equilibrio del terrore

Riedizione dell’antica teoria dell’equilibrio delle potenze, con in piú la fiducia che le armi atomiche rappresentino un deterrente tale da rendere la Guerra (→) impossibile, X.I; X.I. Paradossi della dottrina dell’–: le armi nucleari sono costruite con il fine di non essere mai usate; l’– non elimina la guerra, ma solo la guerra nucleare (→ anche Guerra atomica), X.I. Ulteriore difficoltà: la teoria dell’– si regge sul presupposto, difficilmente verificabile, dell’eguaglianza delle forze, X.I. L’– è, oltre che inefficace, controproducente, X.I,. Analogia tra – e stato di natura hobbesiano: la Pace (→) garantita dall’– non è che una tregua in attesa di nuove guerre, X.I; X.I. Dallo stato di – come dallo stato di natura hobbesiano, si deve necessariamente uscire, X.I.

Per uscire dall’equilibrio tra forze eguali è necessario l’intervento di un Terzo non coinvolto (→ anche Pace), X.I.

Equità

Adattamento di una norma al caso singolo, che non consente una perfetta equiparazione ai casi previsti, V.III.

Etica

Distinzione tra morali deontologiche e morali teleologiche, – dei principî ed – dei risultati (→ anche Etica e politica), III.II; VI.II. L’– della convinzione impone di rispettare alcuni principî di condotta posti come assolutamente validi, indipendentemente dalle conseguenze che ne possono derivare; l’– della responsabilità prescrive di agire in vista del risultato, III.I; III.II; IV.I. Distinzione tra – sociale e – individuale, III.II. Il disaccordo sui fondamenti etici non pregiudica l’accordo su alcune regole fondamentali, III.II. La questione del fondamento razionale delle massime morali non ha niente a che vedere col problema della loro osservanza pratica (→ anche Etica e diritto), X.III.

Per – professionale si intende quell’insieme di regole di condotta cui si debbono considerare sottoposte le persone che svolgono una determinata attività e che generalmente differiscono dalle regole della morale comune o per eccesso o per difetto, III.II. Differenza tra l’– dello scienziato e quella del politico, VII.II.

Etica e diritto

Non basta fondare razionalmente una massima morale per ottenerne l’osservanza; per rendere effettivamente applicata una regola è necessario il Diritto (→), X.III. Col passaggio dall’etica al diritto, il discorso si sposta dal piano della validità ideale a quello dell’efficacia delle regole, X.III. Un principio morale diventa giuridico solo quando la disobbedienza alle leggi conduce a conseguenze negative per il trasgressore, prodotte dall’esercizio del potere coattivo (cioè dall’uso della Forza, →, riconosciuto come legittimo), X.III.

Etica e politica

Problema del rapporto tra –, III.I; III.II; IV.I. È convinzione comune che la politica ubbidisca a un codice di regole differente da, e in parte incompatibile con, il codice della condotta morale (autonomia della politica) (→ anche Machiavellismo), III.I; III.II; IV.I. Problema della giustificazione del contrasto evidente tra morale comune e morale politica, III.II; IV.I. Giustificazione in base al diverso criterio di valutazione delle azioni (etica delle intenzioni versus etica della responsabilità, → anche Etica), III.I; III.II; III.II; IV.I; VI.II. Giustificazione in base alla differenza tra etica individuale ed etica di gruppo, III.I. Distinzione tra teorie prescrittive e analitiche del rapporto tra – III.II. Quattro grandi gruppi di teorie che si sono poste il problema del rapporto tra –, III.II. Teorie del monismo rigido: riduzione della politica a morale o della morale a politica, III.II. Teorie del monismo flessibile: l’unico sistema normativo è quello morale, che consente deroghe in ragione di circostanze eccezionali o della particolarità dell’attività politica, III.II; IV.I. Teorie del dualismo apparente: morale e politica come sistemi normativi distinti, ma non del tutto indipendenti, e disposti in un ordine gerarchico, III.II. Teorie del dualismo reale: distinzione tra azioni finali, buone in sé, e azioni strumentali, buone se idonee al raggiungimento dello scopo («il fine giustifica i mezzi»; etica delle intenzioni versus della responsabilità) III.II; X.I. Collegamenti tra le varie teorie, III.II. In ogni caso, l’azione politica non si sottrae al giudizio di lecito e illecito, in cui consiste il giudizio morale, III.II. La risoluzione di tutta la politica a etica della responsabilità è un’indebita estensione del pensiero di Weber, III.II.

Europa

Contrapposizione tra – libera e Oriente dispotico come tema ricorrente nella storia del pensiero politico europeo (→ anche Dispotismo), VIII.I. L’ideale del governo della Libertà (→), nel duplice senso di libertà degli antichi e di libertà dei moderni, rappresenta il nucleo centrale dell’«ideologia europea» (→ anche Ideologia), VIII.I; XII.I. Un’ulteriore caratteristica dell’ideologia europea, dall’età moderna in poi, è la concezione progressiva della storia, contrapposta all’immobilismo orientale (→ Filosofia della storia), XII.I. Tramonto dell’ideologia europea in seguito ai traumi del nazismo e della decolonizzazione e al conseguente incrinarsi della fiducia nel Progresso (→), XII.I.

Fanatismo

Mentre il cinico è colui che conduce alle estreme conseguenze l’Etica (→) dei risultati, il fanatico è colui che conduce alla estreme conseguenze l’etica delle intenzioni, III.II.

Fascismo

Come negazione del Liberalismo (→), in quanto dittatura; come negazione del Socialismo (→), in quanto difesa del capitalismo, VI.III. Come forma di Dispotismo (→), che sopprime le associazioni intermedie tra individuo e stato, VI.I. Come tipico regime controrivoluzionario (→ anche Mutamento), XI.I. Interpretazione marxiana del – come Bonapartismo (→), II.II. Differenza tra l’ideale nazionalistico del – e quello universalistico del Comunismo (→), XII.II.

Federalismo

Differenza tra la confederazione di stati cui pensava Kant, unita esclusivamente da un pactum societatis, e la vera e propria federazione, unita da un pactum subiectionis originante un Potere (→) comune al di sopra dei singoli contraenti, X.I. Federazione mondiale di stati come obiettivo ultimo della corrente del Pacifismo (→) democratico, X.I; X.III. Istituzione di uno stato di stati e pericoli di Dispotismo (→), X.I.

Pluralismo e – nella tradizione socialista, VI.I. Stretta connessione tra – politico e concezione generale della storia e della filosofia in Cattaneo, XI.III.

Filosofia

Definizione di – come non-scienza (→ Scienza), I.I; I.II; I.III.

Filosofia analitica

Orientamento della – a risolvere la Filosofia politica (→) nell’analisi del linguaggio politico, I.I. Distinzione tra approccio analitico, storicistico e ideologico ai testi classici (→ anche Metodo), I.III. Contro l’interpretazione limitativa della – intesa come pura e semplice analisi linguistica, I.III.

Ciò che contraddistingue il filosofo analitico rispetto a quello sintetico è l’attenzione per la diversità piuttosto che per l’unità, XI.III.

Filosofia della storia

Come trasposizione alla sfera delle vicende umane dei grandi interrogativi sulle ragioni o non ragioni del Male (→), X.I. Affinità e differenze tra concezione rivoluzionaria e religiosa della storia: entrambe perseguono l’ideale dell’«uomo nuovo», ma il religioso mira al rinnovamento della società attraverso il rinnovamento dell’uomo, il rivoluzionario al rinnovamento dell’uomo attraverso il rinnovamento della società, VI.II. Distinzione tra concezione dinamica e statica della storia, quest’ultima attribuita dai filosofi europei all’Oriente (→ anche Europa), XI.I. Distinzione tra – progressiva (tipica dei moderni) e regressiva o ciclica (tipica degli antichi), XI.I; XII.I. La concezione progressiva della storia è di origine ebraico-cristiana, ma si afferma e si rafforza solo nell’età moderna, XI.I. Distinzione tra una – ispirata al primato della politica (Hegel) e una – fondata sul primato dell’economia (Marx), II.II; VII.II. Tanto in una concezione statica quanto in una concezione regressiva della storia il Mutamento (→) è considerato come un male, XI.I. Riformisti e rivoluzionari (→ Riforme e Rivoluzione) sono invece accomunati dall’idea della bontà del mutamento e dell’inevitabilità del Progresso (→), XI.I; XI.II. La – di Cattaneo, gradualista, anti-provvidenzialista e anti-uniformista, è tipica del riformismo, XI.III. Analogia tra Hobbes e Lenin: per entrambi il fine della storia è l’eliminazione della Violenza (→), coincidente per il primo nel rafforzamento dello Stato, per il secondo nella sua eliminazione, V.I.

Filosofia politica,

Mappa della –, I.II. In quanto «filosofia» la – deve essere distinta dalle altre maniere di accostarsi allo stesso oggetto, come la scienza e la storia; in quanto «politica», deve essere distinta dalle altre sfere tradizionali della filosofia pratica, come la morale, l’economia, il diritto, I.II.

Problema del rapporto con la Scienza politica (→), I.I; I.II; I.III. Quattro diversi significati di –, cui corrispondono quattro modi diversi di porre il problema dei rapporti tra – e scienza politica, I.I; I.II; I.III. Come teoria dell’ottima repubblica (→ anche Utopia), I.I; I.II. Come ricerca dei criteri di Legittimità (→) del potere politico, I.I; I.II; II.III. Come determinazione della categoria della politica (→ anche Teoria generale della politica), I.I; I.II. Come metascienza o teoria della scienza politica e come analisi del linguaggio politico, I.I. Il maggiore distacco tra – e scienza politica si verifica là dove la – assume un carattere fortemente valutativo (nelle prime due accezioni), I.I. Oggi la funzione piú utile della – è quella di analizzare i concetti politici fondamentali, a cominciare dal concetto stesso di Politica (→), I.III. Problema della differenza tra – e storia delle dottrine politiche, I.II; I.III.

Significato recente di – come discorso di etica pubblica, indirizzato alla formulazione di proposte per una buona politica (policy) economica, sanitaria, finanziaria, ecc., I.II; I.III.

Forme di governo

La teoria delle – rappresenta uno dei capitoli fondamentali di una teoria dello Stato (→), II.II. Tipologia classica delle –, in base ai criteri del chi governa (uno, pochi, molti) e del come governa, II.II; II.III. Evoluzione nella teoria delle –: oggi la Democrazia (→) non è piú contrapposta all’aristocrazia e alla monarchia, ma all’Autocrazia (→), VIII.I. Carattere innovativo della tipologia weberiana, basata sui diversi principî di legittimazione del potere (→ anche Legittimità), II.III. Esiste nell’opera di Marx una teoria delle –?, II.II. Confusione tra teoria del governo misto (partecipazione di tutte le classi alla direzione della società) e teoria della separazione dei poteri, V.I.

→ anche Autocrazia, Democrazia, Dispotismo, Tirannia.

Forza

Distinzione tra – e Violenza (→): si chiama – la violenza legittima, usata da chi è autorizzato da un sistema normativo, interno o internazionale, X.I. Nei rapporti interni i limiti tra – e violenza sono molto meglio definiti che nei Rapporti internazionali (→), X.I.

Potere (→) politico come potere il cui mezzo specifico è la –, III.I; III.I; IV.I; IV.I; X.II. Stato (→) come detentore del monopolio della – legittima (Weber), II.III; X.II; X.II. Nei Rapporti internazionali (→), invece, la – viene usata in un regime di libera concorrenza e può in ogni momento trasformarsi in Guerra (→), X.II; X.II. Guerra come conflitto caratterizzato dall’uso della –, intesa come violenza finalizzata a infliggere sofferenze fisiche, III.I; X.I.

Giusnaturalismo

Il tema fondamentale della teoria giusnaturalistica è quello della Giustificazione (→) dello stato, I.I. Distinzione tra – classico e medioevale e – moderno: il primo mette l’accento sull’aspetto imperativo della legge naturale, il secondo su quello attributivo (→ anche Norma); il primo è una teoria del diritto (→) naturale, il secondo una teoria dei diritti (→) naturali, IX.II. Posto che la funzione storica del – è quella di porre dei limiti al Potere (→) dello stato, il – moderno considera questi limiti non piú dal punto di vista dell’esclusivo dovere dei governanti, ma anche dal punto di vista dei diritti dei governati, IX.II.

Il – moderno può essere considerato per molti aspetti come una secolarizzazione dell’etica cristiana, IX.I. La moderna teoria dei diritti naturali presuppone una concezione individualistica della società e dello stato, che si afferma in contrapposizione alla piú antica concezione organica, (→ Individuo), II.II; IX.I. Contrapposizione tra modello giusnaturalistico e modello aristotelico: il punto di partenza del primo è l’uomo considerato come essere naturalmente antisociale; il punto di partenza del secondo è l’uomo come «animale politico», II.II; VI.I; VII.II; VIII.I. Nello stato di natura ipotizzato dai giusnaturalisti, gli individui sono liberi ed eguali, VIII.I; IX.I; IX.II. Con l’affermarsi del – ha luogo una vera e propria rivoluzione copernicana nel modo di guardare al fenomeno del potere: lo Stato (→) non è piú considerato un fenomeno naturale, ma il prodotto della volontà dei singoli individui, VII.II.

Contrapposizione tra – e Positivismo giuridico (→), IV.I. Per il – una norma può essere considerata valida solo se è anche giusta, ossia conforme a principî la cui validità non dipende dall’autorità che detiene il potere coattivo, IV.I; IV.II. Contributo del – alla critica del potere tradizionale e alla difesa del potere legale, attraverso l’affermazione della laicità del diritto e del primato della Legge (→) sulle altre fonti del diritto, II.III.

Giustificazione

Operazione mediante la quale si qualifica un comportamento come (moralmente) lecito o illecito, attraverso il richiamo a Valori (→), I.I. Contrapposizione tra – e spiegazione, con riferimento alla distinzione tra filosofia e Scienza (→), I.I; I.II.

Mentre nel discorso scientifico ed etico per – si intende il complesso di argomenti addotti a sostegno di una tesi, nella Filosofia politica (→) e giuridica il concetto di – tende a coincidere con quello di legittimazione (→ anche Legittimità), V.III. Il problema della – si pone quando una condotta viola le regole generalmente accettate: non si giustifica l’obbedienza, ma la disobbedienza; non la pace, ma la guerra, III.II; IV.I; X.I. I due modi piú comuni di giustificare un’azione consistono o nel ricondurla al suo fondamento o nel considerarla il mezzo adatto per raggiungere un fine altamente desiderabile, X.III.

Giustizia

Fin da Aristotele, nesso tra – e Legge (→), V.III. In base a una concezione legalistica della – è giusto ciò che viene comandato per il solo fatto di essere comandato, V.III.

Nesso tra – ed Eguaglianza (→) nella regola di –, principio generalissimo che prescrive il trattamento eguale degli eguali e il trattamento diseguale dei diseguali, V.III; IX.II. Nell’applicazione della regola di – al caso concreto si possono dare due casi anomali: l’Equità (→) e il privilegio, V.III. Una volta stabilito che gli eguali vanno trattati in modo eguale e i diseguali in modo diseguale (regola di –), è possibile distinguere gli eguali dai diseguali in base a diversi criteri di –, V.III; IX.II. Nella scelta dell’uno o dell’altro criterio di – entrano in campo giudizi di Valore (→), V.III.

Fin da Platone, connessione tra la nozione di Ordine (→) e quella di –, sia come regolatrice del modo delle parti di rapportarsi al tutto (– distributiva), sia come equilibratrice delle parti nel rapporto fra di loro (– commutativa), III.I; V.III. Le massime suum cuique tribuere e suum agere sono due facce della stessa medaglia: la – considerata dal punto di vista del tutto al di sopra delle parti e dal punto di vista di ciascuna delle parti, V.III. L’idea della giustizia-ordine ricomprende e illumina l’idea della giustizia-legge e quella della giustizia-eguaglianza, V.III. Nesso tra la definizione di – come ordine e una concezione organicistica della società (→ Organicismo), V.III; IX.I. Rapporto tra – e libertà: la prima è un valore per chi si pone dal punto di vista della società; la seconda per chi adotta il punto di vista dell’individuo, V.III. Proprio perché attribuibili a due soggetti diversi, i valori della – e della libertà sono complementari, ma incompatibili nella loro pienezza (→ anche Liberalsocialismo), V.III.

I principî di – sono meramente formali e dunque riempibili di ogni contenuto, IV.I. Per essere d’accordo sull’esistenza di alcuni principî generalissimi negativi come neminem laedere e positivi come suum cuique tribuere (principî di –) non c’è bisogno di essere d’accordo sul loro fondamento, III.II.

Governo

Antitesi tra buon– e mal– (eunomia e disnomia) come uno dei grandi temi della riflessione politica di tutti i tempi, III.III. Due principali criteri di distinzione tra buon– e mal–, III.III. Primo criterio: contrapposizione tra – delle leggi e – degli uomini (→ anche Legge), II.III; III.III; IV.I; IV.II; XII.I. Idea ricorrente della superiorità del – delle leggi su quello degli uomini, II.III; III.III; IV.I; V.III; XII.I. Costituzionalismo come forma istituzionale dell’antico ideale del – delle leggi, III.III. Secondo criterio: contrapposizione tra – in vista del Bene (o interesse) comune (→) e – in vista del bene (o interesse) particolare, III.III; IV.II. Democrazia rappresentativa come istituzionalizzazione del Pluralismo (→) politico, in precedenza considerato elemento di mal–, III.III. Assenza di un criterio per distinguere tra buon– e mal– in Hobbes, III.II.

Alternativa tra – minimo e – massimo, III.III. Antitesi tra – e non –, III.III.

Guerra

La coppia –/Pace (→) rappresenta un tipico esempio di antitesi in cui un termine è definito per mezzo dell’altro, X.I. Nella coppia –/pace il termine forte, indicante lo stato esistenzialmente piú rilevante, è –, X.I.

Esiste uno stato di – quando due o piú gruppi politici si trovano fra loro in un rapporto di conflitto la cui soluzione viene affidata all’uso della Forza (→), III.I; IV.I; X.I; X.II; X.III. Non tutti i conflitti vengono risolti con l’uso della forza intesa come violenza fisica: la – è solo uno dei modi di risoluzione di un conflitto, X.I. Perché si possa parlare di – l’uso della forza deve essere collettivo, durevole e organizzato, X.I. Il tema della – è il tema per eccellenza di ogni teoria dei Rapporti internazionali (→), X.II.

Quattro diversi modi di considerare i rapporti tra – e Diritto (→), da cui dipende il giudizio di valore sulla –, X.III. a) – come mezzo per ristabilire il diritto violato (o come sanzione), X.I; X.III. La definizione della – come sanzione è uno degli elementi costanti della teoria della guerra giusta, X.I; X.III. L’analogia tra – e sanzione è solo superficialmente valida, X.III. b) – come oggetto del diritto: lo jus belli si occupa di regolamentare la condotta di –, X.III. Mentre la teoria del bellum iustum verte sul problema della Legittimità (→) della –, la teoria del ius belli ha per oggetto il problema della sua Legalità (→); una – può essere legittima (avere una giusta causa) senza essere legale (essere condotta in spregio al diritto di guerra) e viceversa, X.III. Quando si dice che la – è mezzo per ristabilire il Diritto, per «diritto» si intende l’insieme delle Norme (→) primarie; quando si dice che la – è il contenuto di regole giuridiche, per «regole giuridiche» si intendono le norme secondarie, X.III. Crisi della teoria del bellum iustum in seguito all’applicazione del metodo del Positivismo giuridico (→) al diritto internazionale, che rende giuridicamente irrilevante la distinzione tra – giuste e ingiuste; crisi del ius belli in seguito all’apparizione di nuove armi che non tollerano limiti al loro impiego (→ anche Guerra atomica), X.III. c) – come fonte del diritto (o come rivoluzione) vale a dire come strumento per instaurare un nuovo diritto, X.I; X.III. Ciò che cambia nel passaggio dalla – come sanzione alla – come rivoluzione è il criterio di legittimazione: mentre la – restauratrice fa appello al diritto positivo, la – instauratrice fa appello al diritto naturale, X.I; X.III. d) – come antitesi del diritto: intendendo il diritto come insieme di regole ordinate al fine della pace, dove avanza il regno del diritto cessa lo stato di –, X.I; X.III.

Distinzione tra la teoria liberal-democratica, che spiega la – in termini politici, e la teoria marxista, che la spiega in termini economici, ricorrendo alla categoria di Imperialismo (→), X.II. La nozione di imperialismo non è sufficiente a spiegare la –: non tutte le – sono imperialistiche e non tutte le forme di imperialismo implicano la –, X.II. Piú comprensiva della categoria di imperialismo è quella di Politica di potenza (→), X.II. Implausibilità della tesi che fa dipendere le – da ragioni ideologiche (– di religione), X.II.

– come ostacolo alla promozione dei Diritti (→) dell’uomo e alla soluzione del problema Nord-Sud, IX.III. Relazione tra – e Progresso (→).

Guerra atomica

Con l’apparizione delle armi termonucleari la Guerra (→) è diventata legibus soluta, libera dai vincoli precedentemente posti dal ius belli, X.III. Dalla fiducia nelle capacità deterrenti delle armi atomiche è nata la dottrina dell’Equilibrio del terrore (→), X.I.

Ideologia

Meno irrazionale del mito, meno definita della teoria, meno pretenziosa dell’ideale, l’– non esclude, anzi implica, un elemento di «falsa coscienza», VIII.I; XII.I. L’unico criterio in base al quale si può giudicare un’– è quello della sua efficacia pratica, non della sua verità, XII.I. «– europea», → Europa.

Illuminismo

L’– ha significato un radicale mutamento dell’atteggiamento dell’uomo nei confronti degli arcana Dei, degli arcana naturae e degli arcana imperii e un considerevole passo avanti nell’affermazione del potere visibile sul Potere invisibile (→), VII.II; VII.III. Tipica dell’– è una concezione evolutiva della storia e un’idea di Progresso (→) come prodotto cumulativo di piccoli mutamenti, XI.I. Definizione kantiana di –, II.I.

Imperialismo

Ambiguità del termine – e molteplicità di usi in cui viene impiegato, X.II. Distinzione tra teorie economiche e teorie politiche dell’–, X.II. Le teorie marxistiche dell’– sono del primo tipo (→ Marxismo) e consistono nell’estensione ai Rapporti internazionali (→) della grande antitesi fra sfruttati e sfruttatori valida in primo luogo nei rapporti interni, X.II. Il problema dell’– non esaurisce il problema della Guerra (→), X.II.

Individuo/individualismo

Tradizionalmente l’– è stato considerato come il soggetto passivo del Rapporto politico (→), destinatario di doveri piú che titolare di Diritti (→), IX.I. Con l’affermarsi del cristianesimo prima e del Giusnaturalismo (→) poi, il problema dei diritti e dei doveri inizia ad essere guardato dal punto di vista dell’– e non piú dal punto di vista della società, IX.I.

Concezione individualistica significa che prima viene l’–, e poi lo Stato (→), che lo stato è fatto per l’–, dotato di valore intrinseco, e non l’– per lo stato, IX.I. La concezione individualistica si contrappone alla concezione organica della società e dello stato (→ Organicismo); V.I; IX.I.

Sotto forma di dottrina dei diritti dell’uomo o di dottrina utilitaristica, la concezione individualistica della società sta alla base della Democrazia (→) moderna («una testa, un voto») ed è da essa inseparabile, VII.I; VII.II; VIII.I; IX.I. L’– che costituisce il fondamento etico della democrazia moderna è l’– inteso come Persona (→) morale (che ha una dignità e non un prezzo) e razionale (in grado di giudicare al meglio i propri interessi), VII.II; VIII.I. Distinzione tra – ontologico, etico, metodologico, VII.I; VII.II; IX.I. Tutte e tre queste versioni dell’individualismo contribuiscono a conferire un valore positivo a un termine tradizionalmente connotato in modo negativo, IX.I. La concezione individualistica non prescinde dalla considerazione che l’uomo è anche un essere sociale, VII.I. Contro l’assolutizzazione dell’– metodologico: nato nell’ambito della scienza economica (→ Economia), è inadatto a spiegare fenomeni collettivi come il linguaggio e, in parte, il diritto, VII.I.

Intellettuali

Con l’affermarsi delle libertà di pensiero e di opinione si costituisce il ceto moderno degli –, che sostituisce quello dei sacerdoti delle religioni tradizionali nell’esercizio del Potere (→) ideologico, IV.I. Una relativa autonomia della sfera intellettuale, entro la quale si elaborano gli strumenti del consenso e del dissenso, è divenuta un dato costante delle democrazie pluralistiche nate nell’età della secolarizzazione (V. anche Politica e cultura), IV.I.

Istituzioni politiche: → Rappresentanza e Parlamento.

Legalità

Distinzione classica tra il concetto di –, riguardante l’esercizio del potere, e quello di Legittimità (→), riguardante la titolarità del potere, II.III; IV.I; IV.III. Mentre il tema della legittimità serve a distinguere il potere di diritto dal potere di fatto, il concetto di – serve a distinguere il buongoverno dal malgoverno, il potere legale da quello arbitrario (→ anche Legge), IV.I. Nesso tra – e razionalità in Weber, II.III.

In base al principio di – è legittimo soltanto il potere che viene esercitato in conformità alle leggi stabilite, II.III. Il principio di – e il principio di imparzialità rappresentano le massime fondamentali su cui si fonda lo Stato di diritto (→), V.I. Diverso atteggiamento di riformisti e rivoluzionari nei confronti del principio di – (→ Riforme e Rivoluzione), XI.I.

Legge

Enunciazione attraverso la quale si stabilisce ciò che si deve fare o non fare, IX.I. Norma (→) dotata dei due caratteri della generalità e dell’astrattezza, V.III. La generalità e l’astrattezza della – garantiscono l’Eguaglianza (→) formale, V.III. Dal nesso tra – ed eguaglianza deriva l’idea della superiorità del governo delle leggi (rex sub lege) sul governo degli uomini (lex sub rege) (→ Governo), II.III; III.III; IV.II; V.III; XII.I. L’affermazione del principio della superiorità della – ha come conseguenza il discredito di tutte le altre fonti del diritto, come il diritto consuetudinario e quello dei giudici, II.III. L’idea della supremazia della – dipende da una concezione monocentrica dello Stato (→) e perde di validità in società pluralistiche e pluricentriche come quelle odierne, caratterizzate dalla rivincita del metodo contrattuale (→ Contratto/contrattazione), VIII.II; VIII.III.

Legittimità

Distinzione classica tra il concetto di – e quello di Legalità, (→). Ricerca dei criteri di – del potere (cioè delle ragioni ultime per cui un potere è e deve essere obbedito) come uno dei quattro modi di intendere la Filosofia politica (→), I.I; II.III. Alla nozione di – si ricorre per distinguere il potere politico, come potere giuridicamente fondato, dalle varie forme di potere di fatto (→ anche Autorità), IV.I. Un potere può dirsi legittimo quando chi lo detiene lo esercita a giusto titolo, in quanto autorizzato da una norma o da un insieme di norme, IV.I; V, III. In altro senso, è legittimo il potere riconosciuto nella sua necessità da parte della stragrande maggioranza dei membri del gruppo, X.III.

Rilevanza del tema della – in Weber, II.III; II.III; II.III. Distinzione delle Forme di governo (→) in base ai diversi principî di –, II.III. Diversi modi di intendere il rapporto tra – ed effettività, II.III; IV.I; IV.II.

Liberalismo

Come difesa dello Stato (→) limitato contro lo stato assoluto, V.I. L’esigenza permanente espressa dal – classico è la lotta contro gli abusi di potere e la difesa dei diritti di Libertà (→), V.I. Garanzia dei diritti e controllo dei poteri sono i due tratti caratteristici dello stato liberale, (→ anche Stato di diritto), V.I. La Libertà (→) difesa dal – è la libertà come non impedimento: liberale è colui che persegue il fine di allargare sempre di piú la sfera delle azioni non impedite, II.I; V.I. Il principio fondamentale del – è la concezione storicistica della verità, l’atteggiamento critico contro quello dogmatico, V.I; XII.II.

Problema del rapporto tra – e Democrazia (→), V.I. Democratizzazione formale e sostanziale dei regimi liberali non come superamento, ma come integrazione del – classico, V.I; V.I. Il –, inteso come garanzia delle «quattro libertà dei moderni», è il presupposto della democrazia: per il nesso ineliminabile tra libertà come non-impedimento e libertà come autonomia, l’unica democrazia effettiva è la liberaldemocrazia, V.I; V.I; VI.II. Tre modi di porre il problema del rapporto tra – e Comunismo (→), V.I.

Dottrina liberale come difesa dello stato minimo contro lo stato massimo (lo stato che governa meglio è quello che governa meno), IV.I; X.I. – come antiegualitarismo: le dottrine liberali e neoliberali contestano alla società il diritto di porsi compiti di Giustizia (→) distributiva e redistributiva, V.II; V.III. «La democrazia coincide con il – politico, sebbene non coincida necessariamente con quello economico» (Kelsen), V.I.

Liberalsocialismo

Ambiguità della formula –: sia che indichino ideologie o istituzioni o movimenti, Liberalismo (→) e Socialismo (→) sono storicamente considerati termini antitetici, VI.III. L’antitesi tra liberalismo e socialismo si attenua fino a scomparire via via che ci si allontana dai movimenti socialisti influenzati dal marxismo, VI.III. La storia del – si può far cominciare con J. S. Mill, VI.III. L’incontro tra liberalismo e socialismo è avvenuto storicamente attraverso due vie diverse: dal liberalismo al socialismo e dal socialismo al liberalismo, VI.III.

Debolezza teorica delle formule – e socialismo liberale: i valori di Giustizia (→) e Libertà (→) non sono realizzabili insieme nella loro pienezza; una loro conciliazione può essere cercata solo sul piano prammatico, V.III; VI.III. Nato come esigenza di porre rimedio in nome del socialismo agli effetti pratici del liberalismo, il – si è proposto successivamente come rimedio, in nome del liberalismo, al socialismo dispotico, VI.III.

Libertà

Concetto generico se non si risponde alle domande: «– di chi?»; «– da che cosa?», V.II. Come non impedimento (o – negativa o – da): facoltà di compiere o non compiere certe azioni, in assenza di comandi e proibizioni (dottrina liberale classica), II.I; V.I; V.I; IX.II; IX.III. Come autonomia (o – politica), detta anche «– positiva» o «– come non costrizione»: potere di dare norme a se stessi e di non obbedire ad altre norme che a quelle date a se stessi (dottrina democratica), II.I; V.I; V.I; IX.II. Come autodeterminazione (significato comune alla dottrina liberale e a quella democratica), II.I. – «positiva» (o – di) intesa come effettivo potere di fare ciò che la libertà negativa permette di fare, IX.II; IX.III. Disputa tra fautori del Liberalismo (→) e della Democrazia (→) come discussione intorno al primato della – come non impedimento o della – come autonomia, V.I; V.I. L’esercizio della – come autonomia presuppone l’esistenza della – come noni mpedimento, V.I; V.I.

Alla distinzione tra – come autonomia e – come non impedimento corrisponde l’antitesi tra – degli antichi e – dei moderni, II.I; XII.I. Contrariamente all’interpretazione di Constant, nell’orazione di Pericle sulla democrazia sono distinte ed elogiate sia la – degli antichi sia la – dei moderni, VIII.I; XII.I. I due significati di – sono ancora confusi in Kant, che propone una definizione esplicita diversa da quella implicita, II.I.

Le «quattro grandi – dei moderni» (– personale, di opinione, di riunione, di associazione) costituiscono il presupposto della Democrazia (→), VI.II. Problemi di – negativa e di – «positiva» (intesa come autonomia) si pongono oggi non solo riguardo allo stato, ma rispetto ai centri di potere della Società civile (→), VI.I. Nella società tecno-burocratica a essere minacciata è la – umana, nel senso ampio della parola (→ anche Tecnocrazia), VI.I. Stretto rapporto tra – ed Eguaglianza (→), V.II; IX.II; IX.II.

Linguaggio (analisi del): → Filosofia analitica.

Machiavellismo

Ogni teoria politica che sostiene e difende la separazione della politica dalla morale (→ Etica e politica), III.I. Interpretazione della politica come la sfera delle azioni strumentali, da giudicarsi non in se stesse ma in base alla loro idoneità al raggiungimento di un certo fine (→ anche Ragion di stato), III.I; III.II.

Maggioranza

La regola della – stabilisce che viene accolta come decisione collettiva la decisione presa dalla – dei votanti, VIII.II. Nonostante l’opinione comune che identifica Democrazia (→) e regola della –, non è vero che: a) solo nei sistemi democratici valga la regola della –; b) in essi le decisioni collettive vengano prese solo mediante la regola di –, VIII.II. Distinzione tra regola della – (che indica come si governa) e governo della – (che indica quanti governano): la storia del principio di – non coincide con la storia della democrazia come forma di governo, VIII.II. Dal diritto romano in poi la regola di – è stata considerata come la procedura piú idonea alla formazione di una decisione collettiva nei corpi collegiali, VIII.II. Argomenti assiologici e tecnici a favore della regola di –, i primi rivolti prevalentemente contro il potere monocratico, i secondi contro la regola dell’unanimità, VIII.II; VIII.II. Debolezza degli argomenti assiologici: tra il principio di – e i valori democratici di Eguaglianza (→) e Libertà (→) non c’è un rapporto necessario, V.I; VIII.II. Ciò che distingue una democrazia da un sistema autocratico non è il principio di – ma il suffragio universale: il principio di – è democratico solo se si applica al maggior numero, VIII.II. Maggiore validità degli argomenti tecnici, tesi a dimostrare che la regola di – è piú idonea di quella dell’unanimità a raggiungere una decisione collettiva tra persone con opinioni diverse, VIII.II.

Limiti di rilevanza del principio di –: oltre che attraverso la regola della –, nei sistemi democratici le decisioni collettive vengono assunte ricorrendo al metodo della contrattazione (→ Contratto/contrattazione), VIII.II. Nesso tra principio di – e interessi generali, contrattazione e interessi particolari, VIII.III. A differenza della decisione assunta mediante compromesso, la decisione a – è una tipica decisione a somma zero, VIII.II. Limiti di validità del principio di –: opinioni contrastanti circa la sua assolutezza, VIII.II. Dato il suo status di regola del gioco, il principio di – deve essere accettato all’unanimità, VIII.II. Limiti di applicazione del principio di –: sui Diritti (→) fondamentali, e in generale su valori, principî, postulati etici non si decide a –, VIII.II. Per motivi diversi, anche le questioni di natura tecnica e le questioni di coscienza sono sottratte all’applicazione della regola di – (→ anche Tecnocrazia), VIII.II. Un limite ulteriore all’applicazione del principio di – deriva dall’esigenza di tutelare Minoranze (→) etniche e linguistiche, VIII.II. Limiti di efficacia della regola di –: l’esistenza di situazioni irreversibili vanifica il vantaggio usualmente associato al principio di –, di rendere possibile un Mutamento (→) pacifico, VIII.II. Aporie cui va incontro la regola di –, considerata come espediente tecnico: a) limitandosi a stabilire «come» si vota, non dice nulla su «chi» vota, VIII.II; b) problematicità del computo della –: il risultato cambia a seconda che si tenga conto degli aventi diritto oppure dei votanti, VIII.II; c) quando le soluzioni sottoposte al voto o i candidati sono piú di due, la formazione della – assoluta non è garantita, ed è resa possibile solo da un accordo ottenuto attraverso il metodo della contrattazione, VIII.II.

Male

Problema della giustificazione del – nella storia (teodicea), nei suoi due aspetti di – attivo (malvagità) e di – passivo (sofferenza), III.II; XII.III. Mentre il religioso ravvisa l’origine del – in Dio o nella natura umana, il rivoluzionario la individua nella storia; l’errore che li accomuna è la reductio ad unum delle cause della perversione storica, VI.II. Stato (→) come – necessario: a causa della natura corrotta dell’uomo (Agostino) o a causa del particolare stato dei rapporti di produzione (Marx), II.II.

Marxismo

Come teoria del primato dell’economico sul politico: se per essere marxisti non basta sostenere il primato dell’economico, basta negarlo per non essere marxisti, X.II. Anche se non completamente elaborata, in Marx esiste una teoria delle Forme di governo (→) e dello Stato (→), II.II; II.II. Distinzione tra stato rappresentativo e Bonapartismo (→) in Marx, II.II; II.II. La teoria dello stato di Marx è storicistica, antiindividualistica e anticontrattualistica, II.II. Capovolgendo una secolare tradizione, il – concepisce lo stato come regno non della ragione, ma della Forza (→), non del Bene comune (→), ma dell’interesse di parte, II.II; II.II; IV.III; V.I. Analogie tra concezione marxiana e agostiniana dello stato, II.II; V.I.

Come dottrina della libertà raggiunta attraverso l’estinzione dello Stato (→), V.I. La libertà tradizionalmente difesa dal – è la libertà democratica, intesa come autonomia, V.I. L’idea dell’estinzione dello stato rappresenta il momento utopico di una teoria indiscutibilmente realistica come quella marxista, II.II.

Esiste una teoria marxista dei Rapporti internazionali (→)?, X.II. Esiste una teoria marxista della Guerra (→)?, X.II. Nesso strettissimo tra la teoria dello stato come strumento di dominio di classe nei rapporti interni e la teoria dell’Imperialismo (→) nei rapporti internazionali (→), X.II. La meta finale cui tende il – è una società in cui la scomparsa delle classi conduca all’eliminazione di ogni forma di Potere (→) politico inteso come potere coattivo esercitato dallo stato sia verso l’interno sia verso l’esterno, X.II.

Differenza tra la concezione relativistica della verità tipica del Liberalismo (→) e la concezione assolutistica della verità tipica del –, XII.II.

Metodo/i

Tra i diversi – per affrontare i testi classici, quello che ha una piú stretta parentela con la Filosofia politica (→) è il – analitico, consistente nell’esaminare il testo in se stesso, nella sua struttura concettuale e coerenza interna, indipendentemente da ogni riferimento storico e da ogni interpretazione-falsificazione ideologica, I.III. In ogni caso, – analitico e – storico non sono incompatibili, ma si integrano bene a vicenda (→ anche Filosofia analitica), I.III.

Minoranza

Distinzione tra la tutela della – di un corpo collettivo, consistente nel non precluderle la possibilità di diventare Maggioranza (→) e la tutela di una – linguistica o etnica, consistente nel precludere alla maggioranza la facoltà di intervenire in alcune materie riservate, VIII.II.

Moderno/modernità

Con l’affermarsi, a partire da Hobbes, della teoria moderna dei diritti dell’uomo (→ anche Giusnaturalismo), il fenomeno del potere non viene piú osservato prevalentemente dal punto di vista dello stato ma da quello dell’Individuo (→); non dal punto di vista dei governanti ma da quello dei governati (→ anche Rapporto politico), VII.II; IX.I; IX.II; XII.III. Come conseguenza di questo rovesciamento di prospettiva si afferma la concezione moderna dello Stato (→), inteso come prodotto artificiale e non piú come fatto naturale, VII.II; VIII.I.

Distinzione tra Democrazia (→) degli antichi e dei moderni. Distinzione tra Libertà (→) degli antichi e dei moderni. Distinzione tra Pluralismo (→) degli antichi e dei moderni. Distinzione tra Dispotismo (→) degli antichi e dei moderni. Distinzione tra Giusnaturalismo (→) classico e moderno. Distinzione tra Filosofia della storia (→) tipica degli antichi e dei moderni.

Morale: → Etica.

Mutamento

Riforme (→) e Rivoluzione (→) come strategie alternative, ispirate all’idea della bontà del – e dell’inevitabilità del Progresso (→), XI.I; XI.I. Distinzione tra il – e il suo risultato: l’antitesi riforme/rivoluzione riguarda principalmente il primo aspetto, XI.I. Rispetto al modo del –, riformismo e rivoluzionarismo si distinguono in base al diverso atteggiamento assunto nei confronti del principio di Legalità (→), XI.I; XI.II. Il riformista è un legalitario, perché ritiene che il – debba essere introdotto rispettando le regole del gioco, fra le quali non manca mai la cosiddetta «norma di –», XI.I. Il rivoluzionario non è un legalitario perché si pone come obiettivo di mutare l’intero ordinamento giuridico, compresa la regola che glielo proibirebbe, XI.I. Al legalitarismo del riformista si contrappone la Violenza (→) rivoluzionaria, XI.I; XI.II.

Tanto in una concezione statica quanto in una concezione regressiva della storia il – viene considerato un male, XI.I. Conservatorismo e controrivoluzione come strategie ispirate a una concezione negativa del –, XI.I; XI.II. Corrispondenza tra conservatorismo e riformismo e tra strategia controrivoluzionaria e rivoluzionaria: il conservatorismo è una difesa legale degli interessi costituiti contro i riformatori; la strategia controrivoluzionaria consiste nella rottura illegale dell’ordine sociale, in funzione preventiva rispetto alla presunta violenza rivoluzionaria, XI.I; XI.II. Conservatorismo e controrivoluzione si distinguono anche per la minore o maggiore radicalità del –, XI.II.

Nesso tra – e Guerra (→), X.I. Nesso tra – pacifico e principio di Maggioranza (→), VIII.II.

Nonviolenza

Come una delle forme di esercizio del Diritto di resistenza (→), IV.III. Differenza tra vecchie e nuove argomentazioni a favore della –, IV.III. Non si può escludere che dal perfezionamento delle tecniche della – derivi la possibilità di trasformazioni rivoluzionarie (quanto agli effetti), conseguite senza bisogno di ricorrere alla Rivoluzione (→) intesa come causa, XI.I.

Norma/e

Ogni – giuridica è imperativo-attributiva, cioè impone un obbligo a un soggetto nel momento stesso in cui attribuisce un diritto a un altro soggetto, IX.II.

Distinzione tra – primarie e – secondarie: le prime hanno per destinatari i cittadini e sono rivolte alla prevenzione dei conflitti; le seconde hanno per destinatari i funzionari pubblici incaricati di far rispettare, anche ricorrendo alla forza, le – primarie, III.I: X.III; X.III. Perché si possa perseguire il fine della Pace (→) attraverso il diritto, è necessario che l’Ordinamento giuridico (→) contenga anche – secondarie, X.III.

Potere politico e – giuridica possono essere considerate due facce della stessa medaglia (→ anche Diritto), IV.II.

Ordinamento giuridico

Insieme di Norme (→) primarie e di norme secondarie, III.I. Inteso esclusivamente come Diritto (→) positivo, è un ordinamento coattivo, ovvero un insieme di norme che vengono fatte valere anche ricorrendo alla forza, IV.I. Un – si distingue da un ordinamento morale o sociale perché si serve in ultima istanza della Forza (→) legittima per ottenere obbedienza, X.III.

Il fine comune a ogni – è la Pace, X.I; X.III. Riduzione dello Stato (→) a – in Kelsen, IV.II; IV.II.

Ordine

Due modi di intendere l’–: come coordinamento (Liberalismo, →) e come subordinazione (Socialismo, →), V.I. Da Platone in poi, connessione tra la nozione di – e quella di Giustizia (→), III.I; V.III.

Come fine minimo della Politica (→): il giorno in cui fosse possibile un – spontaneo, la politica diverrebbe superflua, III.I; IV.I.

Organicismo

L’– consiste nel concepire il corpo sociale a immagine e somiglianza del corpo fisico, V.III. In base a una concezione organicistica la società è il tutto e l’individuo la parte e ogni parte riceve la propria dignità in base alla funzione che svolge nel tutto, V.I; VI.I; VII.I; IX.I; IX.III. Le concezioni olistiche della società hanno in comune il disprezzo per la Democrazia (→), intesa come la forma di governo in cui tutti sono liberi di prendere le decisioni che li riguardano, IX.I. Sia il Comunismo (→) sia l’Egualitarismo (→) tendono a concepire la società come una totalità organica e comunitaria e sono, per questo aspetto, antitetici al liberalismo, V.II. Il Pluralismo (→) di matrice cattolica, a differenza di quello socialista-libertario e liberale, rinvia a una concezione organica della società, VI.I. Antitesi tra Liberalismo e Socialismo come contrapposizione tra individualismo e –, atomismo e olismo, VI.III.

Pace

Stretta connessione tra il concetto di – e quello di Guerra (→), X.I. Nella coppia guerra/ –, intesa in senso descrittivo, il termine forte è il primo, il termine debole il secondo: la definizione di – presuppone quella di guerra e non viceversa, X.I. Una volta definito lo stato di guerra, lo stato di – è quello in cui si trovano due gruppi politici quando tra loro non esista un conflitto alla cui soluzione entrambi provvedano facendo ricorso a una violenza collettiva, durevole e organizzata, X.I. Lo stato di – non esclude il conflitto, ma solo quel conflitto la cui soluzione viene affidata all’impiego della forza attuale, X.I. Distinzione tra la definizione di – come non-guerra e la definizione positiva di – come l’insieme di accordi con i quali due gruppi politici pongono fine alla guerra e regolano i loro rapporti futuri, X.I. Contro l’adozione di una nozione eccessivamente estesa di –, intesa come negazione non tanto della guerra, ma della violenza in ogni sua forma (Galtung), X.I.

– come fine minimo del Diritto (→), comune ad ogni Ordinamento giuridico (→), X.I; X.III. Nella storia del pensiero, alla – non è sempre stato attribuito un valore assiologicamente positivo, X.I. Distinzione tra – perpetua e – parziale, X.I; X.I. L’idea di – universale è stata spesso condannata perché associata a quella di un super-stato dispotico (→ Dispotismo), X.I. Equilibrio delle forze (→ anche Equilibrio del terrore) e federazione di stati (→ anche Federalismo) come soluzioni alternative al problema della –, X.I. Oltre che dalla vittoria di un contendente sull’altro (– d’impero), la – può nascere dalla presenza di un Terzo al di sopra delle parti, X.I.

Importanza del Terzo in una strategia di –, X.I. Distinzione tra stato di guerra (o stato polemico) e stato di – (o stato agonale) sulla base della assenza o presenza di un Terzo in un conflitto, X.I; X.I. Due figure principali di Terzo-per-la-pace: l’arbitro (Tertium super partes) e il mediatore (Tertium inter partes), X.I. Nell’attuale sistema internazionale fallimento delle Nazioni Unite nel ruolo di Tertium super partes, e assenza di un Tertium inter partes, X.I.

Stretta connessione tra – e Diritti dell’uomo e tra – e questione sociale a livello planetario (→), IX.III; X.I. Teoria di Hobbes come dottrina della – raggiunta attraverso l’eliminazione della libertà naturale, V.I; X.I.

Pacifismo

Le diverse correnti di – si distinguono in base all’interpretazione della causa determinante della Guerra (→) e dei rimedi necessari per attuare uno stato di Pace (→), X.III; X.II. Il – democratico (→ anche, sotto, – giuridico) nasce dall’idea kantiana che la principale causa della guerra sia il Dispotismo (→) (teoria del primato del politico), X.I. Il – socialista e marxista ritiene che la principale causa della guerra sia il capitalismo (teoria del primato dell’economico), X.I; X.II. Per un marxista il pericolo maggiore di guerra proverrà pur sempre dagli stati capitalistici, anche se democratici (→ anche Marxismo); per un democratico dai regimi dispotici, anche se socialisti, X.II. Tanto il – democratico quanto quello socialista rientrano nella categoria del – istituzionale, che considera come causa precipua delle guerre il modo in cui sono regolati i rapporti di convivenza tra individui e tra gruppi, in particolare attraverso l’istituzione dello Stato (→), X.I. Il – democratico, il cui principale bersaglio è lo stato dispotico, mira alla trasformazione dello stato (nel senso del maggior controllo dei governanti da parte dei governati) e all’istituzione di una federazione di stati (→ Federalismo); il – socialista, partendo dalla convinzione che ogni Stato è per sua natura dispotico, mira all’estinzione dello Stato (→), II.II; X.I. Anche il – mercantile, tipico della dottrina liberale (→ Liberalismo) rientra nel – istituzionale, in quanto concepisce come rimedio alla guerra un mutamento dell’istituzione statale, di cui chiede un drastico ridimensionamento, X.I. Le tre versioni di – istituzionale hanno in comune l’idea di un progresso inarrestabile verso uno stato di pace in cui la guerra diventi un mezzo sempre piú improbabile di risoluzione dei conflitti (– democratico); in cui siano sempre piú diffusi i conflitti che non hanno bisogno della guerra per essere risolti (– mercantile); in cui siano sempre piú rari gli stessi conflitti (– socialista), X.I.

Meno ambizioso del – istituzionale è il – strumentale, il cui obiettivo è il disarmo, X.I. Piú ambizioso del – istituzionale è il – etico, che mira alla trasformazione non delle istituzioni, ma dell’uomo, attraverso l’educazione alla pace, X.I.

Il – giuridico (→ anche, sopra, – democratico) ritiene che la guerra sia l’effetto di uno stato senza Diritto (→) e concepisce il processo di formazione di una società internazionale in cui i conflitti tra stati si risolvano senza il ricorso guerra, ad analogia del processo con cui si sarebbe formato, secondo l’ipotesi contrattualistica, lo stato (→ anche Contrattualismo) X.III. La fase finale del cammino della pace attraverso il diritto dovrebbe essere uno stato federale piú che una confederazione di stati, con un ordinamento normativo in cui esista, secondo la definizione di diritto propria del Positivismo giuridico (→), un potere coattivo capace di rendere efficaci le norme dell’ordinamento, X.III. La caratteristica distintiva del – giuridico è il movimento progressivo verso il rafforzamento dei vincoli federali; il fine ultimo è lo stato universale, X.III. Il fine del – giuridico è l’eliminazione della guerra come uso sregolato della forza, non l’eliminazione della forza, dal cui uso il diritto non può prescindere, X.III.

Distinzione tra – assoluto, – (e bellicismo) moderato, bellicismo assoluto, X.III.

Parlamento

Con il superamento dello stato dei ceti e la nascita dello stato moderno, si afferma l’idea del – come rappresentante di interessi generali e non corporativi, VIII.III.

→ anche Rappresentanza.

Partiti politici

Originaria diffidenza della Democrazia (→) nei confronti dei –, VIII.III. Una volta formatisi, i – spezzano il rapporto diretto tra elettori ed eletti, dando vita a due rapporti al posto di uno (→ anche Rapporto politico), VIII.III. Nello stato dei –, alterazione del rapporto tra Rappresentanza (→) politica e rappresentanza degli interessi, tra mandato libero e mandato vincolato, VIII.III.

Paternalismo

Il governo paternalistico o patriarcale è quello in cui i governanti si comportano con i sudditi come se fossero i propri figli (e quindi come eterni minorenni), IV.I. Il suo presupposto, antitetico a quello della Democrazia (→), è che vi siano alcuni individui superiori in grado di giudicare meglio degli altri quale sia il bene per la società nel suo complesso, VIII.I. Kant e la critica del –, II.I,; II.I.

Patrimonialismo

Indistinzione tra potere politico (imperium) e potere economico (dominium): lo stato patrimoniale è quello stato in cui il sovrano detiene il territorio come sua proprietà, IV.I.

Persona

Il riconoscimento della –, nella sua dimensione morale e sociale, sta a fondamento della Democrazia (→), VII.I; VII.II; IX.III. L’Individuo (→), in quanto – morale, è dotato di Diritti (→) inalienabili; in termini kantiani, ha una dignità e non un prezzo, VII.I; VII.II. Alla – morale si riferiscono specificamente i diritti di libertà; alla – sociale i diritti sociali, IX.III.

Pluralismo

Fin da Montesquieu, teoria dei «corpi intermedi» come rimedio contro il Dispotismo (→), VI.I. Assenza dei corpi intermedi nel modello giusnaturalistico (→ Giusnaturalismo): all’ideale della libertà attraverso la frantumazione del potere i giusnaturalisti oppongono quello del potere derivato dal consenso, VI.I. Critica dei corpi intermedi da parte della Rivoluzione francese (→), VI.I. Distinzione tra – degli antichi e – dei moderni: mentre il primo riesuma il vecchio stato dei ceti, il secondo utilizza nel modo piú ampio la libertà di associazione, VI.I. Il – nella tradizione socialista, VI.I. Il – nella tradizione liberal-democratica, VI.I. Il – nella dottrina del cristianesimo sociale, VI.I. A differenza di quello liberaldemocratico e socialista-libertario, il – di matrice cattolica è di tipo organico e comunitario (→ anche Organicismo), VI.I. Il contrario di – è Totalitarismo (→), VI.I. Due punti di vista complementari da cui può essere condotta la critica dei corpi intermedi, VI.I. Il punto di vista dell’unità dello Stato (– come nuovo feudalesimo), I.II; VI.I. Il punto di vista della Libertà (→) dell’individuo, VI.I.

Contrapposizione tra Democrazia (→) pluralistica e democrazia monistica, I.II; VIII.III. La democrazia o è pluralistica, nel senso di poliarchica, o non è, I.II.

Politica

Come attività che ha come termine di riferimento la polis (significato moderno) o come riflessione su tale attività (significato tradizionale), I.II; III.I. Il concetto di – come forma di attività è strettamente connesso a quello di Potere (→), III.I. Generalmente si usa il termine – per designare la sfera delle azioni che hanno un qualche riferimento con la conquista e l’esercizio del potere sovrano in una comunità di individui su un territorio, IV.I. Distinzione tra il concetto di – e quello di politico, I.II. Distinzione tra – nel senso di politics e nel senso di policy, I.II; I.III.

Critica delle definizioni teleologiche della –, III.I; IV.I. Ciò non toglie che si possa correttamente parlare dell’Ordine (→) pubblico interno e internazionale come del fine minimo della –, III.I; IV.I. Inadeguatezza della definizione di – come ricerca del potere per il potere, III.I; III.II. La specificità della – consiste nel mezzo di cui si serve il Potere (→) politico per raggiungere i propri fini: la Forza (→) detenuta in modo esclusivo, III.I; IV.I. La definizione di – come rapporto amico/nemico è una specificazione di quella basata sul criterio dell’esclusività dell’uso della forza, III.I; IV.I.

Mentre nella tradizione classica i concetti di – e di Stato (→) sono dotati della medesima estensione, oggi la categoria di – ricopre un’area maggiore di quella di stato, I.II; VIII.III. Intendendo per – l’attività relativa alla formazione delle decisioni collettive e all’organizzazione del potere coattivo, la sfera politica risulta meno estesa di quella sociale (→ Società), III.I; IV.I; VII.II. Il problema della delimitazione dei confini della sfera – rispetto a quella sociale inizia a porsi con il cristianesimo, sotto forma di problema della distinzione tra stato e chiesa, Potere (→) religioso (ideologico) e potere politico, IV.I. Un’ulteriore delimitazione della sfera politica avviene con la graduale dissociazione del potere economico (dominium) da quello politico (imperium) (→ anche Economia), IV.I. Principio dell’autonomia della –: → Etica e politica.

→ Rapporto tra – e Diritto.

Politica di potenza

La teoria della – spiega la Guerra (→) come uno dei caratteri permanenti dei Rapporti internazionali (→), prescindendo dal sistema politico, economico, ideologico, X.II.

La potenza non è che uno dei fini possibili del Potere (→) politico e non basta a connotare il potere politico in quanto tale, III.I.

Politica e cultura

L’intera storia del pensiero politico è percorsa dall’ideale, illusorio, di una politica scientifica, vale a dire di un’azione politica guidata dalla Scienza (→), VII.II. Non esiste un rapporto immediato tra conoscenza e azione, fra teoria e prassi: il politico e lo scienziato hanno tempi, funzioni ed etiche diversi, VII.II. Al tempo stesso, governo democratico e libera scienza non possono stare l’uno senza l’altra: compito della scienza è di formare quel pubblico informato e consapevole che è necessario alla Democrazia (→), VII.II; VII.II.

→ anche Intellettuali.

Politica e morale: → Etica e politica.

Popolo

Carattere ambiguo e ingannevole del concetto di –, VII.I; VIII.I. L’idea del – come un tutto superiore alle parti che lo compongono rinvia ad una concezione organicistica della società (→ Organicismo), VII.I. Il disprezzo nei confronti del –, inteso come volgo, è un motivo ricorrente del pensiero anti-democratico (→ Democrazia), VII.I; VII.II; VII.III; VIII.II. Nella democrazia moderna la Sovranità (→) non appartiene al –, ma ai singoli individui, in quanto cittadini, VII.I. Divieto di mandato vincolato (→ Rappresentanza) e idea dell’incompetenza del –, VIII.III.

Positivismo giuridico

Dottrina secondo cui non vi è altro Diritto (→) al di fuori di quello positivo, direttamente creato dal Potere (→) politico, IV.I; IV.II. In base al – il Diritto (→) si identifica con l’insieme delle regole che hanno a loro sostegno la forza monopolizzata, IV.III. A principio fondamentale del – si può assumere la massima hobbesiana, «non è la sapienza, ma l’autorità che crea la legge» (auctoritas facit legem), contrapposta alla massima dei teorici dello Stato di diritto (→), lex facit regem, IV.I; IV.II; IV.II. Una volta risolto tutto il diritto in diritto positivo, il – non può evitare di rispondere all’obiezione su come si distingue una comunità politica da una banda di ladri, IV.I; IV.II.

Potere

Come capacità di un soggetto di influenzare, condizionare, determinare il comportamento di un altro soggetto, IV.I. Come possesso dei mezzi che consentono di conseguire tale risultato, III.I; VIII.II. Libertà (→) e – sono termini correlativi: in un rapporto intersoggettivo piú si estende il – di uno dei soggetti, piú si restringe la libertà dell’altro, XII.III. Ricerca del fondamento del – come uno dei quattro modi di intendere la Filosofia politica (→ anche Legittimità), II.III. Tipologia classica delle forme di – (paterno, dispotico, politico), in base al criterio dell’interesse di colui in favore del quale viene esercitato (Aristotele) o al criterio del fondamento dell’obbligazione (Locke), II.III; III.I; IV.I. Tipologia moderna delle forme di – sociale (economico, ideologico, politico), in base al criterio dei mezzi usati dal soggetto attivo del rapporto per condizionare il comportamento del soggetto passivo, III.I; IV.I. Tipologia weberiana delle forme di – legittimo, derivata dalla combinazione di due dicotomie: quella tra – personale e impersonale e quella tra – ordinario e straordinario, II.III.

Inadeguatezza dei criteri classici per individuare la natura del – politico (bene comune o consenso), per il loro carattere assiologico, III.I; IV.I. Inadeguatezza del criterio delle funzioni (legislativa, esecutiva, giudiziaria), IV.I. Il criterio piú adeguato per distinguere il – politico è quello che si fonda sui mezzi di cui le diverse forme di – si servono per ottenere gli effetti voluti, III.I; IV.I. Ciò che caratterizza il – politico è l’esclusività dell’uso della Forza (→), III.I; III.I; IV.I; IV.I; X.II. In quanto – il cui mezzo specifico è la forza, il – politico è il – supremo (→ anche Sovranità), III.I; IV.I. Altri caratteri del – politico, III.I.

Problema dei limiti del – come problema fondamentale della Filosofia politica, III.III. Liberalismo (→) come lotta contro gli abusi di –, V.I. Due modi di limitare il – dello stato: dal punto di vista materiale (difesa dei Diritti, →) e dal punto di vista formale (controllo sui pubblici poteri), V.I; V.I. La limitazione formale del – si attua prevalentemente nella cosiddetta separazione dei –, V.I. Due interpretazioni della separazione dei –: come teoria delle forme di governo (teoria del governo misto) e come teoria dell’organizzazione statale che distingue tra le diverse funzioni e le attribuisce a organi diversi (teoria moderna), V.I. La divisione dei –, nell’accezione moderna, è assicurata dall’insieme di apparati giuridici che costituiscono lo Stato di diritto (→), V.I. In senso lato per separazione dei – si intende anche la separazione orizzontale tra organi centrali e periferici nelle varie forme di autogoverno che vanno dal decentramento politico-amministrativo al Federalismo (→), IV.III.

Due punti di vista da cui si può osservare il fenomeno del – politico: dal punto di vista dei governanti e dal punto di vista dei governati (→ Rapporto politico). Fino a che il punto di vista è stato quello dei governanti, il problema dei limiti del – sovrano è stato esaminato non rispetto agli eventuali diritti dei singoli individui, ma rispetto ad altri poteri (come altri stati, o la chiesa), VII.II.

Differenza tra – di fatto e – di diritto, o tra – e Autorità (→), IV.I; IV.II. Due forme di degenerazione del –: esercizio abusivo (tyrannus quoad exercitium) e difetto di legittimazione (tyrannus absque titulo) (→ anche Legalità e Legittimità), IV.II; IV.III. Quattro rimedi all’abuso di – costituzionalizzati nello stato liberal-democratico: separazione dei –, subordinazione di ogni – statale al diritto, costituzionalizzazione dell’opposizione e suffragio universale, IV.III.

Il concetto di – è uno dei principali concetti che gli studi giuridici e quelli politici hanno in comune, IV.II. → Rapporto tra – e Diritto.

Potere invisibile

Gran parte della storia del pensiero politico è interpretabile come tentativo, da parte dei sudditi, di estendere l’area del potere visibile rispetto a quella del –, VII.II. Incompatibilità tra – e Democrazia (→); per i governi autocratici, invece, il segreto è l’essenza del potere (→ Autocrazia), VII.II; VII.III. Nesso tra arcana dominationis e arcana seditionis, VII.III. Esercizio del – attraverso le tecniche distinte e complementari dell’occultamento e del mascheramento, VII.III. Stretta connessione tra arcana Dei, arcana naturae e arcana imperii, intesi come limiti invalicabili della conoscenza umana, VII.III; VII.III.

Persistenza del – nei regimi democratici (→ Democrazia), VII.III. Persistenza del – nei Rapporti internazionali (→), VII.III.

Progresso

Due interpretazioni di –: come prodotto cumulativo di piccoli mutamenti (→ anche Riforme) o come successione discontinua di momenti negativi e positivi (→ anche Rivoluzione), XI.I; XI.II. In Cattaneo, idea di un – «faticoso, continuo, graduale», XI.III.

Giudizi contrastanti sul –, a seconda che si adotti un atteggiamento prevalentemente morale o prevalentemente pragmatico, XII.III. Idea della continuità tra – scientifico e – morale nella cultura illuministica e positivistica, XI.III; XII.III. Nel Novecento la fiducia nella corrispondenza tra – tecnico-scientifico e – morale e civile viene meno, IX.I; XII.III. L’indipendenza reciproca di – scientifico e – morale è una constatazione di fatto, XII.III. Gli attributi validi per definire il – scientifico (accelerazione, irresistibilità, irreversibilità) non valgono nella sfera morale, XII.III. La teoria del – ha dato il maggior contributo alla formulazione di un giudizio positivo sulla Guerra (→) e di un giudizio negativo sulla Pace (→), X.I; XI.III.

Pubblico/pubblicità

Spetta a Kant il merito di avere posto il problema della pubblicità del potere, intesa come non segretezza, VII.III. Democrazia (→) come «potere in pubblico», VII.II. Crucialità, per la democrazia, di un pubblico attivo, informato e consapevole, da non confondersi con la folla (→ Popolo) anonima e indistinta di cui ha bisogno l’autocrate, VII.II. Nesso tra Rappresentanza (→) e pubblicità del potere, VII.II; VII.III. Mentre negli affari pubblici di un regime democratico la pubblicità è la regola e il segreto è l’eccezione, nei rapporti privati il segreto è la regola e la pubblicità è l’eccezione, VII.III.

Stato patrimoniale (→ Patrimonialismo) come confusione tra diritto pubblico e diritto privato (concezione privatistica del pubblico), IV.I.

Questione morale

Etichetta sotto la quale si nascondono spesso tre diversi tipi di giudizi (oltre a quello piú propriamente morale, giudizi di efficienza e di legittimità) (→ anche Etica e politica), III.II. Per quanto si ponga in tutti i campi della condotta umana, la – assume un carattere particolare quando viene posta in relazione alla sfera politica, III.II.

Ragion di stato

La discussione del problema dei rapporti tra Etica e politica (→) diviene particolarmente acuta con la formazione dello stato moderno e in quest’epoca riceve per la prima volta il nome di –, III.II. Per – si intende un insieme di principî in base ai quali azioni che non sarebbero giustificate se compiute da un individuo privato, sono giustificate o addirittura esaltate se compiute dal detentore del potere politico, III.I; IV.I; VII.III. Il nucleo principale della dottrina della – è la massima «il fine giustifica i mezzi» (→ anche Machiavellismo), IV.I. I teorici della – giustificano l’ «immoralità» della politica in base ai due argomenti dello stato di necessità e della particolare natura dell’arte politica, che richiede un’Etica (→) speciale, III.II. Nesso tra – e realismo politico, II.III. Nesso tra – e Potere invisibile (→), II.III; VII.II; VII.III; VII.III.

Rapporti internazionali

Mentre il rapporto tra Stato (→) e cittadini è del tipo comando-obbedienza (→ Rapporto politico), il rapporto tra stati è di tipo contrattuale ed è retto dal principio di reciprocità, X.II. Mentre nei riguardi dei propri cittadini lo stato detiene il monopolio della Forza (→) legittima, nei – la forza viene usata in regime di libera concorrenza e può in ogni momento trasformarsi in Guerra (→), X.I; X.II; X.II. La guerra è il tema per eccellenza dei –, X.II. Le regole per la risoluzione pacifica delle controversie internazionali (diritto internazionale pattizio) sono scarsamente efficaci perché non esiste un Potere (→) coercitivo superiore ai contraenti in grado di far rispettare gli accordi, VII.I; IX.III; X.I.

Insufficiente democraticità dei – e persistenza del Potere invisibile (→), VII.I; VII.III. Nulla piú della Democrazia (→) internazionale esemplifica il divario esistente tra democrazia ideale e democrazia reale, VIII.I. Dalla mancata democratizzazione dei – derivano pericoli per gli stessi stati democratici, VII.I.

Esiste una teoria marxista dei –?, X.II. La teoria marxistica, e piú propriamente leniniana, dei – è la teoria economica dell’Imperialismo (→), X.II.

Rapporto politico

Il – per eccellenza è il rapporto di Potere (→) tra governanti e governati, sovrano e sudditi, stato e cittadini, III.I; IV.I; X.II. Riassunto in una formula, il contenuto del – è «protezione in cambio di obbedienza», VI.I; X.I. Due modi di guardare al –: dal punto di vista dei governanti o dal punto di vista dei governati, ex parte principis o ex parte populi, I.III; II.III; IV.III; VII.II; VIII.I. Corrispondentemente alla prevalenza dei doveri sui Diritti (→) in morale, il – è stato tradizionalmente considerato piú dalla parte del principe che da quella dei cittadini, VII.II; IX.I. Affinché si iniziasse ad adottare il punto di vista dei governati, è stata necessaria una vera e propria rivoluzione copernicana, analoga a quella avvenuta nel campo della scienza naturale, quando si cominciò a guardare la natura non dal punto di vista di Dio, ma dell’uomo (→ anche Giusnaturalismo), VII.II; VIII.I; IX.I.

Il rapporto tra elettori ed eletti è il – caratteristico della democrazia rappresentativa, VIII.III. La nascita dei Partiti (→) ha spezzato il rapporto diretto esistente tra elettori ed eletti, dando origine a due rapporti distinti: uno tra elettori e partiti, l’altro tra partiti ed eletti, VIII.III.

Rappresentanza

Duplice significato del verbo «rappresentare» (agire in nome e per conto di un altro e rispecchiare un realtà oggettiva), cui corrispondono rispettivamente i concetti di – e rappresentazione, VIII.III. Analogia tra – e rappresentazione in Hobbes, VII.III. Nesso tra – e rappresentazione in C. Schmitt, VII.III. Una Democrazia (→) è rappresentativa nel duplice senso di avere un organo in cui le decisioni collettive sono prese da rappresentanti e di rispecchiare attraverso questi rappresentanti i diversi gruppi di opinione e di interessi presenti nel paese, VII.II; VIII.III. Paradossalmente, la democrazia diretta è, nel senso della «rappresentazione», meno rappresentativa della democrazia indiretta, VIII.III.

Nella contrapposizione tra – degli interessi e – politica sono rilevanti entrambi i significati di – e rappresentazione, VIII.III. Quando si parla di – degli interessi, la parola «interessi» non è presa nel suo senso generico, ma nel senso specifico di interessi parziali, contrapposti agli interessi generali, VIII.III. Anche la – politica è una – di interessi, ma di interessi generali (→ Bene comune), VIII.III. – politica e – di interessi si distinguono in quanto la prima si costituisce con mandato libero, la seconda con mandato vincolato, VIII.III. La concezione della – politica come – senza vincolo di mandato si afferma in corrispondenza con il processo di concentrazione del potere nello Stato (→) moderno e con il venir meno dello stato dei ceti, VIII.III. Nesso tra difesa della – degli interessi e concezione organica della società e tra difesa della – politica e concezione individualistica (→ anche Organicismo e Individualismo), VIII.III. In Marx, – con mandato vincolato come surrogato della democrazia diretta, VIII.III. Stato dei Partiti (→) come rivincita della – degli interessi sulla – politica, VIII.III.

Riforme

A partire dal Settecento il termine «riforma» perde il suo significato originario di «rinnovamento religioso» e assume il significato attuale, di Mutamento (→) graduale, legale e parziale, antitetico a quello rivoluzionario, XI.I. L’antitesi –/Rivoluzione (→), risalente alla contrapposizione tra età delle riforme e Rivoluzione francese (→), è stata in seguito impiegata per cogliere il contrasto all’interno del movimento operaio tra due modi di concepire il passaggio dalla società capitalistica al Socialismo (→), XI.I; XI.I.

I due concetti di – e rivoluzione non sono omogenei: per riforma si intende principalmente una delle possibili cause del mutamento sociale; per rivoluzione tanto una delle possibili cause, tanto uno dei possibili effetti, XI.I. Strategia riformista e strategia rivoluzionaria si distinguono essenzialmente per il diverso atteggiamento nei confronti del principio di Legalità (→), XI.I. Nonostante la loro contrapposizione rispetto al metodo, sono entrambe figlie di una concezione della storia intesa come mutamento e come progresso (→ anche Filosofia della storia), XI.I. Dietro il riformismo c’è una concezione evolutiva della storia, che concepisce i Progresso (→) come il prodotto cumulativo di piccoli mutamenti, XI.I. Il pensiero di Cattaneo è esemplificativo della filosofia del riformismo, che combatte la rivoluzione sul piano del metodo e la reazione sul piano dei principî, sulla base di una concezione della storia progressiva, ma non deterministica, XI.III; XI.III. Stretto rapporto tra spirito scientifico e riformismo in Cattaneo, XI.III.

Rivoluzione

Differente significato del termine – nel linguaggio astronomico e in quello politico, XI.II. Nel linguaggio politico per – si intende non solo un certo tipo di movimento, ma anche un certo tipo di mutamento, ovvero due eventi che stanno tra loro in un rapporto di causa (il movimento) e effetto (il mutamento), o di mezzo e fine, XI.I; XI.II. L’accentuazione o l’adozione esclusiva di uno di questi due significati dipende dal punto di vista da cui ci si pone per analizzare la –: il giurista privilegia il mutamento, il sociologo il movimento, XI.II. Rispetto al movimento la – può essere definita come azione violenta, subitanea, illegittima e (diversamente dal colpo di stato) popolare, XI.II. Rispetto al mutamento la – si differenzia da fenomeni come tumulti, ribellioni, insurrezioni per la radicalità dei suoi esiti, XI.II. Nonostante si possa distinguere tra – soltanto politiche e – sociali, per – in senso stretto bisogna intendere un mutamento radicale del sistema sociale nel suo complesso, XI.II. La radicalità del progetto rivoluzionario può spingersi fino all’aspirazione utopica alla creazione dell’«uomo nuovo» (→ anche Utopia), VI.II; XI.II. Il duplice significato di – spiega come mai si possano definire allo stesso modo fenomeni diversi come la Rivoluzione francese (nell’interpretazione di Tocqueville, – solo come movimento) e la – industriale o femminile (– come mutamento), XI.II.

Nell’antichità il termine – aveva un significato generico e serviva per designare qualsiasi forma di mutamento, anche soltanto politico e non sociale, XI.I; XI.II; XI.II. Gli antichi conoscevano comunque l’idea di – intesa come trasformazione radicale della società, ma la interpretavano come ritorno a un passato mitico, XI.I. L’idea di – come rottura della continuità storica e come evento proteso verso il futuro è di origine ebraico-cristiana, XI.II. Il primo grande movimento storico interpretato consapevolmente come una – nel senso moderno è la Rivoluzione francese (→), X.II; XI.I; XI.II.

Riforme (→) e – come opposte strategie per realizzare il socialismo, XI.I. La strategia rivoluzionaria e quella riformistica sono accomunate dalla condivisione dell’idea moderna di Progresso (→), che il rivoluzionario interpreta, a differenza del riformista, come un processo discontinuo e dialettico, XI.I; XI.II. Rispetto al movimento, la strategia della – si distingue dal riformismo per il ricorso alla Violenza (→), intesa come rottura intenzionale della Legalità (→), XI.I; XI.II. Analogia tra – e Guerra: entrambe rappresentano l’unico modo di risolvere un conflitto quando non c’è, o viene meno, il dominio di una Legge (→) superiore a entrambi i contendenti, XI.I. Rispetto al mutamento, strategia rivoluzionaria e riformista si distinguono in base al criterio della maggiore o minore radicalità del cambiamento (→ anche Mutamento), XI.II. Se per – si intende il mutamento, e non il movimento (l’effetto e non la causa), l’antitesi riforme/– diventa un’antitesi apparente: una trasformazione radicale della società può avvenire anche per via riformistica, XI.I; XI.I.

Il giudizio sulla – varia a seconda che si concentri sulla natura del movimento e/o sulla natura del mutamento rivoluzionario, XI.II. Cattaneo e la –, XI.III.

Rivoluzione francese

Il termine Rivoluzione (→) acquista il suo significato moderno solo a partire dalla –, che diviene il modello di tutte le rivoluzioni successive, XI.I; XI.II. Solo a partire dalla – le rivoluzioni iniziano ad essere interpretate come eventi positivi (→ anche Rivoluzione), X.II; XI.I.

Sotto l’influenza del Giusnaturalismo (→), la – lotta contro i «corpi intermedi», in nome della libertà e dell’eguaglianza degli Individui (→), VI.I.

Scienza

La – si distingue dalla filosofia in base a tre requisiti: il principio di verificazione come criterio di validità, la spiegazione come scopo, l’avalutatività come presupposto etico, I.I. Filosofia e – si possono inoltre distinguere ricorrendo a tre dicotomie tradizionali: prescrittivo/descrittivo, Giustificazione (→)/ spiegazione, generale/particolare, I.II. Il modello delle scienze empiriche, pur se attuato imperfettamente, permette di uscire dall’universo del «pressapoco», VII.II. La – è, per definizione, l’insieme delle tecniche di ricerca che debbono servire a restringere al massimo grado l’intervento di preferenze e giudizi di valore: o la – è avalutativa o non è –, I.I; VII.II. La crisi del positivismo e del Marxismo (→) e del loro ideale di – non implica affatto la crisi della – che, in quanto tale, non è né positivistica né marxistica, VII.II.

Scienza politica

Studio dei fenomeni politici condotto con la metodologia delle scienze empiriche (→ Scienza), I.I; I.I. In quanto scienza, la – è avalutativa, I.I. Per secoli la cosiddetta – non è stata una «scienza» nel senso odierno della parola, ma un’«arte del governo» indirizzata ai governanti e consistente di precetti sul miglior modo di conquistare e conservare il Potere (→), VII.II. Per secoli la – ha compreso nel suo ambito anche quelle che in seguito sarebbero state chiamate Scienze sociali (→), VII.II.

Problema del rapporto tra – e Filosofia politica (→).

Scienza/e sociale/i

La nascita della –, come distinta dalla Scienza politica (→) e in seguito comprensiva anche della scienza politica, avviene con l’emancipazione della Società civile (→) dallo stato, VII.II. Ciò che accomuna tutte le – è il fatto di ispirarsi al modello della Scienza (→) empirica, VII.II. Nonostante ciò le cosiddette – sono ancora immerse nell’universo del «pressapoco», VII.I. La sola affermazione lecita allo studioso di – è che, se si avverano certe condizioni, è probabile che ne derivino certe conseguenze, VII.I.

Sinistra: → Egualitarismo.

Socialismo

A ogni dottrina socialistica è inerente l’idea della superiorità dell’uomo associato sull’uomo isolato, VI, I. A livello ideologico il – ha per principale bersaglio il Liberalismo (→), interpretato come espressione dell’individualismo borghese, VI.III. Nesso strettissimo tra – e associazionismo, inteso in senso antiindividualistico e antistatalistico (→ anche Pluralismo), VI, I. I Diritti (→) rivendicati in particolar modo dai socialisti sono diritti sociali, IX.II.

→ anche Marxismo e Comunismo.

Socialismo liberale

→ Liberalsocialismo.

Società

Nel pensiero antico, identificazione di politica e –: l’unica «– perfetta» è la polis, IV.I; VII.II. Nel pensiero moderno, il sistema politico è un sottosistema del sistema sociale: se è vero che ogni azione politica è un’azione sociale, non ogni azione sociale è politica, IV.I; IV.III. All’idea del deperimento dello Stato (→) si accompagna nel XIX secolo la scoperta della – come sfera in cui l’individuo sviluppa la propria personalità e persegue i propri interessi al di fuori e contro lo stato; IV.III; VI.I; VI.I. Con il venir meno della centralità dello stato, passaggio dal problema dell’«ottimo stato» a quello della «buona società», I.II.

→ anche Società civile.

Società civile

Con la nascita dell’economia borghese, si afferma la distinzione tra –, intesa come sfera privata o dei rapporti economici, e lo stato, inteso come sfera pubblica o dei rapporti politici, III.I,, IV.I. Mentre fino a Hegel lo Stato (→) era considerato il compimento della vita sociale, nell’età della Restaurazione si afferma l’idea che la storia reale degli uomini si svolge nella –, intesa come sfera dei rapporti economici, VI.I; XI.III. Emancipazione della – dallo Stato (→) come fenomeno tipico dell’età moderna, I.II; IV.III; VIII.III. Nella –, a differenza di quanto avviene nello stato di natura dei giusnaturalisti (→ Giusnaturalismo), gli uomini non sono né liberi né eguali, VI.I.

→ anche Società.

Sociologia

Nascita della – in concomitanza con la scoperta della Società (→) come sfera piú ampia dello stato (→ anche Scienza/e sociale/i), VI.I; VII.II.

Sovranità

Definizione tradizionale di – come il Potere (→) sommo, al di sopra del quale non c’è nessun altro potere (Bodin), II.III; IV.II; VIII.III. Definizione schmittiana: sovrano è colui che decide nello stato di eccezione, VIII.III. Dalla loro confluenza deriva la definizione di sovrano come colui che è in grado di prendere decisioni collettive valide senza vincolo di mandato (→ anche Rappresentanza), VIII.III. Distinzione tra – interna e – esterna, X.II.

Stato

Distinzione tra teorie idealistiche, che propongono un modello di – ideale, e teorie realistiche, che considerano lo – nella sua «verità effettuale», II.II. Distinzione, nell’ambito delle teorie realistiche, tra dottrine razionalistiche, che si pongono il problema della giustificazione razionale dello –, e dottrine storicistiche, che si pongono il problema dell’origine storica dello –, II.II. Distinzione tra – come fatto naturale e come prodotto artificiale (→ anche Giusnaturalismo), VII.II.

Dal punto di vista assiologico, distinzione tra concezioni positive e concezioni negative dello –, II.II. Lo – come regno della ragione, II.II. Lo – come male necessario, II.II. Lo – come male non necessario, II.II. Lo – come assiologicamente neutrale, II.II. Distinzione tra definizioni formali e teleologiche, II.III. La definizione weberiana oltre a essere formale, come le definizioni giuridiche (es. Kelsen), è realistica, II.III. Distinzione tra – assoluto e – liberale, il primo tendente a estendere, il secondo a restringere la propria ingerenza nei confronti della società economica e della società religiosa (→ anche Società), III.I; III.I. La concezione dello – di Cattaneo è tipicamente liberale, XI.III. Stato paternalistico, → Paternalismo. Stato totalitario, → Totalitarismo. Stato patrimoniale, → Patrimonialismo.

Idea ottocentesca del primato della Società (→) sullo – e del progressivo deperimento di questo, III.I; IV.III. Teoria marxista dell’estinzione dello – inteso come costrizione (incompatibilità tra – e libertà) (→ Marxismo), IV.III; V.I; X.I. Nella tradizione liberal-democratica, compatibilità di – e libertà, V.I. Teoria liberale dell’«estinzione» (nel senso di «limitazione») dello – inteso come impedimento (Spencer), IV.III; V.I. Teoria libertaria dell’estinzione dello –, IV.III. Critica dell’idea di estinzione dello –, V.I. Lo – perfetto è quello in cui il massimo di non-costrizione si concilia con il massimo di non-impedimento, V.I. Di fronte alla crescita dello stato-apparato, smentita delle previsioni dei teorici dell’estinzione dello –, IV.III; VI.I.

Lo – moderno, sorto in seguito al dissolvimento dello – dei ceti, è il risultato di un lento processo di monopolizzazione dell’uso della forza, VIII.III; VIII.III; X.II. Con la nascita della società pluralistica e policentrica, caratterizzata dall’esistenza di grandi gruppi di interesse organizzati, graduale perdita di sovranità dello –, VIII.II; VIII.III.

Due facce dello –: una rivolta verso l’interno, dove i rapporti di dominio si svolgono tra governanti e governati (→ Rapporto politico); l’altra verso l’esterno, dove i rapporti di dominio si svolgono fra lo – e gli altri stati (→ Rapporti internazionali), X.II.

Stato di diritto

Come stato in cui ogni Potere (→) è subordinato al Diritto (→), IV.I; IV.III. Come governo delle leggi, inteso nel senso del moderno Costituzionalismo (→), contrapposto al governo degli uomini, III.II; IV.II. Mentre la massima fondamentale del Positivismo giuridico (→) è Auctoritas facit legem, quella dello – è Lex facit regem, IV.II.

Come estrema elaborazione della concezione liberale dello stato (→ anche Liberalismo), V.I. Stato in cui esistono gli strumenti atti a garantire il principio di Legalità (→) e quello di imparzialità, V.I. In senso ampio, destinazione finale di ogni gruppo politico, che si distingue da ogni altro gruppo sociale per l’esistenza di un Ordinamento giuridico (→) le cui norme sono fatte valere coattivamente, IV.I.

Tecnocrazia

Contrasto tra – e Democrazia (→): la prima si fonda sulla competenza tecnica, privilegio di pochi, la seconda sulla competenza morale, ritenuta patrimonio di tutti, VIII.I. L’esigenza di controllo popolare, su cui si regge la democrazia, si scontra con la necessità di assumere decisioni su materie tecniche, male assogettabili alle opinioni della Maggioranza (→), VII.I; VIII.II. Nesso tra – e Potere invisibile (→), VII.III. Società tecno-burocratica e pericoli di disumanizzazione, VI.I; XI.III.

Teoria generale della politica

In analogia con la teoria generale del diritto, è possibile intendere per – la teoria generale del potere finalizzata alla determinazione del concetto di Politica (→) e alla specificazione dei suoi confini, I.I. La – cosí intesa ha carattere esclusivamente analitico e non prescrittivo e si identifica con uno dei quattro modi tradizionali di concepire la Filosofia politica (→), I.I.

In un’accezione piú ampia, la – risulta dallo studio sistematico dei «temi ricorrenti» che attraversano la storia del pensiero politico, ed è orientata all’identificazione di alcune grandi categorie e alla ricerca di affinità e differenze tra teorie politiche di epoche diverse, I.III.

Tirannia

Tipico Governo (→) dell’uomo contrapposto al governo della Legge (→), II.III; IV.II; XII.I. In base alla tipologia tradizionale delle Forme di governo (→), forma corrotta, contraddistinta dai caratteri dell’illegittimità e della temporaneità, XII.I. A differenza del Dispotismo (→), la – non è estranea all’ideologia europea (→ Europa), XII.I.

Distinzione classica tra il tiranno che esercita il potere senza averne il titolo (tyrannus absque titulo) e quello che lo esercita in modo illegale (tyrannus quoad exercitium) (→ anche Legittimità e Legalità), IV.III.

Tolleranza

La richiesta della – religiosa, caratteristica delle società secolarizzate, nasce in seguito al moltiplicarsi delle confessioni religiose e si risolve nell’imposizione di un limite invalicabile al Potere (→) coattivo dello stato, rappresentato dalla Libertà (→) di coscienza, IV.I.

Nesso tra concezione storicistica della verità e –, V.I; XII.II.

Totalitarismo

Soppressione della distinzione tra la sfera in cui si elaborano le idee e quella in cui viene esercitato il monopolio della forza legittima, IV.I. Lo Stato (→) totalitario è lo stato onni-inclusivo, cui nessuna sfera dell’attività umana resta estranea; come idea limite, implica la politicizzazione integrale dei rapporti sociali, III.I. Il – è il contrario del Pluralismo (→), VI.II.

Utopia

Come teoria dell’ottima repubblica proiettata nel futuro (→ anche Filosofia politica), I.I. Il disegno utopico è il progetto di uno stato che deve essere nel senso morale del «deve», e si differenzia dalla futurologia che è la previsione di uno stato che deve essere nel senso naturalistico del verbo, I.I. L’– rientra nella famiglia delle teorie idealistiche della politica e dello stato, ma non la esaurisce (→ anche Filosofia politica), II.II.

Aspirazione utopica all’«uomo nuovo» nel pensiero religioso e in quello rivoluzionario, VI.II; X.I. Se in Marx esiste un momento utopico, va cercato non in una teoria dell’ottimo Stato (→), ma nell’idea dell’estinzione dello stato (→ anche Marxismo), II.II. Comunismo (→) storico come «– capovolta», VI.II; XII.II.

Valore/i

Distinzione tra giudizi di fatto e giudizi di –, proposizioni descrittive e proposizioni prescrittive, I.I; III.II; IV.I. Dei quattro modi di intendere la Filosofia politica (→), i primi due (teoria dell’ottima repubblica e ricerca dei criteri di legittimità del potere politico) non possono fare a meno di richiamarsi a –, I.I. I giudizi di – sono indimostrabili, ma sostenibili attraverso argomenti pro e contro, V.III.

L’avalutatività per lo scienziato (→ Scienza) è una meta desiderabile; non è un fatto, ma un –, I.I. L’avalutatività non implica la fuga dall’impegno: per conservare o trasformare il mondo, bisogna prima comprenderlo, attraverso un’analisi che escluda il piú possibile giudizi di –, I.I; VII.II.

Inconciliabilità di – ultimi come la Libertà (→) e l’Eguaglianza (→), o la giustizia, se intesi nella loro pienezza, V.III; VIII.I. Carattere vago ed equivoco degli appelli ai «– condivisi», XII.III.

Violenza

Uso della – come discriminante tra riformisti e rivoluzionari, IV.III; XI.I. Il tema della – non è piú una discriminante se si considera la Rivoluzione (→) come effetto e non come causa: non si può allora escludere che una trasformazione radicale della società sia il risultato di metodi non violenti (→ Nonviolenza), XI.I.

Il giudizio intorno alla – cambia a seconda che si tratti di – individuale o collettiva, III.I,, IV.III. Il giudizio morale sulla – non coincide con il giudizio politico (→ anche Etica e politica), III.II.

Voto (diritto di)

L’istituto del suffragio universale può essere considerato il mezzo attraverso cui avviene la costituzionalizzazione del potere del popolo di rovesciare i governanti, IV.III.

→ anche Maggioranza.